LEGGE 18 dicembre 1986, n. 891
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio ubicato nei comuni capoluoghi di provincia nonchè nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa, così come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
3.Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.
4.Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
5.I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.