DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1986, n. 892
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, come integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio della Lega navale italiana; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della Lega navale italiana nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 399
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