DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 901

Type DPR
Publication 1986-07-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli 219 e 220, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli 231 e 232, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli 257 e 258, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli da 259 e 267, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia polmonare, sono soppressi.

Art. 5

Gli articoli da 285 a 288, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, sono soppressi.

Art. 6

Gli articoli da 289 a 297, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi.

Art. 7

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