DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 902
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni, nonche', in particolare, gli articoli 23 e 31 del predetto testo unico;
Visto l'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 153;
Visti gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visto il regolamento emanato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'emanazione di un regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che tenga conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 153, in materia di amministrazione e contabilita' per le aziende di servizi degli enti locali;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL);
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato, in esecuzione degli articoli 23 e 31, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 153, l'annesso regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, vistato dal Ministro proponente.
2.Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data e' abrogato il regolamento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 33
Nuovo regolamento delle aziende speciali di servizi dipendenti dagli enti locali- art. 1
NUOVO REGOLAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI DI SERVIZI DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI Art. 1. I comuni che assumono l'impianto e l'esercizio diretto di servizi pubblici debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento. I servizi pubblici possono essere direttamente gestiti dai comuni in economia o mediante aziende speciali in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 2
Art. 2. L'assunzione diretta di pubblici servizi e' deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non puo' comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati. La deliberazione, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima: a) le opere d'impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento; b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi; c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio. Quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, il consiglio comunale nella deliberazione di cui ai commi precedenti deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 3
Art. 3. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, gia' affidato in appalto od in concessione, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2, devono indicarsi: a) l'eventuale onere annuale a carico del comune che non dovra' risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria; b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a quello in servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria alla fine del sesto mese anteriore alla deliberazione di cui sopra sulla base dei libri paga e matricola, salvo i lavoratori stagionali richiesti dal processo produttivo. Nel caso di imprese appaltatrici o concessionarie che gestiscono piu' servizi, il numero dei lavoratori da assumere e' determinato sulla base del personale effettivamente impiegato nel servizio che viene assunto in gestione dal comune. Il personale da assumere per il servizio gas non puo' comunque risultare superiore all'aliquota ammessa dal comitato provinciale prezzi per la determinazione e la revisione delle tariffe. Al personale assunto in base al presente articolo puo' essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico gia' in godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di assunzione prescelta del servizio.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 4
Art. 4. Nel caso di trasformazione dei servizi in economia in azienda speciale o di accorpamento della gestione in economia in un'azienda gia' esistente, la deliberazione del comune deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2: a) la dimostrazione del previsto risultato economico della gestione dell'azienda, confrontato con quello della gestione in economia; b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell'azienda con riferimento anche ai livelli di servizio previsti; c) il capitale di dotazione da conferire all'azienda ed i relativi mezzi di finanziamento; d) l'elenco del personale da trasferire all'azienda.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 5
Art. 5. Il comune puo' deliberare, con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, l'estensione dell'attivita' della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa. Con lo stesso atto deliberativo e' approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovra' gravare sull'ente gestore del servizio.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 6
Art. 6. Ciascuna azienda e' retta da un regolamento speciale che deve uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 7
Art 7. I comuni possono esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge. La deliberazione relativa all'esercizio del predetto diritto, da assumersi con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, deve indicare i motivi di utilita' sociale che inducono ad adottare tale sistema. L'esercizio dell'attivita' di cui al primo comma non potra' avere inizio prima del decorso di un biennio dalla data di esecutivita' della deliberazione nel caso in cui tale servizio sia gia' esercitato da altri.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 8
Art. 8. Nell'ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facolta' di riscatto dei servizi affidati in concessione alla industria privata la data di effettivo inizio dell'esercizio della concessione stessa e' quella risultante dall'atto di concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l'inizio dell'esercizio predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del contratto di concessione o di appalto. Nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del titolare della concessione, la data di inizio dell'esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti d'esercizio.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 9
Art. 9. La volonta' di avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2. Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale. Il preavviso e' valido anche se la deliberazione non e ancora esecutiva.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 10
Art. 10. Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla data in cui il preavviso e' notificato. Detto stato di consistenza dovra' essere immediatamente comunicato all'ente concedente che, previo accesso all'impianto od esercizio, dovra', entro i trenta giorni successivi al ricevimento, comunicare al concessionario il proprio accordo o le eventuali osservazioni e proposte di rettifica. Le comunicazioni di cui al precedente comma sono fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine perentorio di cui al primo comma da parte del concessionario, lo stato di consistenza e' formato, nel termine dei successivi centoventi giorni, dall'ente concedente, i cui incaricati, in base ad un decreto del prefetto, potranno accedere anche coattivamente nelle officine o negli altri locali dell'impianto o dell'esercizio. Lo stato di consistenza e' immediatamente comunicato dal comune al concessionario che nel termine perentorio dei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potra' far pervenire le sue controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza s'intende accettato. Nel caso di disaccordo fra le parti decide, limitatamente all'oggetto della controversia, un collegio di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente e dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente riscattante.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 11
Art. 11. Lo stato di consistenza costituisce la base per la determinazione dell'indennita' di riscatto, tenuti presenti i criteri fissati dall'[art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578~art24). Ove fra le parti non sussistono contestazioni circa la determinazione della predetta indennita', l'accordo relativo deve risultare da una convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa fra l'ente e il concessionario. Quando l'indennita' di riscatto come sopra determinata risulti superiore a quella presunta il consiglio comunale provvede al finanziamento della differenza con deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 2.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 12
Art. 12. Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all'[ottavo comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578~art24-com8), la deliberazione esecutiva di nomina dell'arbitro, nella quale debbono farsi fra l'altro constare i motivi e l'entita' del disaccordo, sara' notificata al concessionario nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 13
Art. 13. Il valore degli impianti di cui alla [lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578~art24-com4-leta), e' determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante: a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica; b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonche' i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 14
Art. 14. Per la determinazione del profitto di cui alla [lettera c) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578~art24-com4-letc), si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Nel caso in cui il concessionario eserciti piu' attivita' o sia titolare di piu' concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all'esercizio riscattato, si potra' tener. conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purche' regolarmente tenute.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 15
Art. 15. Il regolamento speciale dell'azienda, nell'ambito dei limiti previsti dall'[art. 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578~art5), stabilisce il numero dei componenti la commissione amministratrice, tenendo conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato. Il regolamento stesso indica altresi' il numero dei membri supplenti da nominare in relazione al numero dei membri della commissione. I membri supplenti partecipano alle sedute della commissione ma votano soltanto in assenza dei membri effettivi. La partecipazione dei membri supplenti alle votazioni e' determinata dall'anzianita'. Questa e' regolata dalla data di elezione. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti; a parita' di voti, e' considerato anziano il maggiore di eta'.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 16
Art. 16. I componenti della commissione devono essere scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 17
Art. 17. Non possono ricoprire la carica di componente della commissione amministratrice coloro che sono in lite con l'azienda, nonche' i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attivita' concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda municipalizzata.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 18
Art. 18. I componenti della commissione amministratrice dell'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 19
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