← Current text · History

LEGGE 22 dicembre 1986, n. 905

Current text a fecha 1986-12-30

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unità.

NOTE Nota all'art. 1: L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia è ora, dopo l'aumento previsto dalla presente legge, di 21.844 unità (l'art. 1 della legge n. 773/1981, con la quale era stata disposta la revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia, prevedeva un organico di 18.844 aumentato di mille unità dall'art. 1 della legge n. 27/1986).