La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unità.
NOTE Nota all'art. 1: L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia è ora, dopo l'aumento previsto dalla presente legge, di 21.844 unità (l'art. 1 della legge n. 773/1981, con la quale era stata disposta la revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia, prevedeva un organico di 18.844 aumentato di mille unità dall'art. 1 della legge n. 27/1986).