DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1986, n. 906
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 186;
Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro; Decreta:
Art. 1
Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennita' di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in L. 3.640 per l'anno finanziario 1984 ed in L. 4.008 per gli anni finanziari 1985 e seguenti.
Art. 2
Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per gli anni 1984 e 1985 si provvedera' entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, mente per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1986 e seguiti si provvedera' entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.
Art. 3
L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 gravera' sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
COSSIGA
GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1986
Registro n. 42 Poste, foglio n. 391
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.