LEGGE 23 dicembre 1986, n. 909

Type Legge
Publication 1986-12-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, dell'atto stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Atto Unico Europeo-art. 1

ATTO UNICO EUROPEO SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ANIMATI dalla volonta' di proseguire l'opera intrapresa con i trattati che istituiscono le Comunita' europee e di trasformare l'insieme delle relazioni tra i loro Stati in un'Unione europea conformemente alla Dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983, RISOLUTI ad attuare questa Unione europea sulla base, da un lato, delle Comunita' funzionanti secondo le proprie norme e, dall'altro, della Cooperazione europea tra gli Stati firmatari in materia di politica estera, dotando l'unione dei mezzi d'azione necessari, DECISI a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la liberta', l'uguaglianza e la giustizia sociale, CONVINTI che l'idea europea, i risultati acquisiti nei settori dell'integrazione economica e della cooperazione politica e la necessita' di nuovi, sviluppi siano conformi agli auspici dei popoli democratici europei per i quali il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, e' un mezzo di espressione indispensabile, CONSAPEVOLI della responsabilita' che incombe all'Europa di adoperarsi per parlare sempre piu' ad una sola voce e per agire con coesione e solidarieta' al fine di difendere piu' efficacemente i suoi interessi comuni e la sua indipendenza, nonche' di far valere in particolare i principi della democrazia e il rispetto del diritto e dei diritti dell'uomo, ai quali esse si sentono legate, onde fornire congiuntamente il loro contributo specifico al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali conformemente all'impegno che hanno assunto nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite, DETERMINATI a migliorare la situazione economica e sociale, approfondendo le politiche comuni e perseguendo nuovi obiettivi, nonche' ad assicurare un migliore funzionamento delle Comunita', consentendo alle istituzioni di esercitare i loro poteri nelle condizioni piu' conformi all'interesse comunitario, CONSIDERANDO che i Capi di Stato o di Governo hanno approvato, nella conferenza di Parigi del 19-21 ottobre 1972, l'obiettivo della realizzazione progressiva dell'unione economica e monetaria, CONSIDERANDO l'allegato alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Brema del 6 e 7 luglio 1978 nonche' la risoluzione del Consiglio europeo di Bruxelles del 5 dicembre 1978 relativa all'instaurazione del Sistema Monetario Europeo (SME) e ai problemi connessi e rilevando che, conformemente a questa risoluzione, la Comunita' e le banche centrali degli Stati membri hanno preso un certo numero di misure destinate ad attuare la cooperazione monetaria, HANNO DECISO di stabilire il presente atto e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, Signor Leo TINDEMANS, Ministro delle relazioni esterne; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, Signor Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Signor Hans Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Signor Karolos PAPOULIAS, Ministro degli affari esteri, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, Signor Francisco FERNANDEZ ORDONEZ, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Signor Roland DUMAS, Ministro delle relazioni esterne; IL PRESIDENTE D'IRLANDA, Signor Peter BARRY, T.D., Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Signor Giulio ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Signor Robert GOEBBELS, Sottosegretario al Ministero degli affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Signor Hans van den BROEK, Ministro degli affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, Dott. Pedro PIRES DE MIRANDA, Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Signora Lynda CHALKER, Sottosegretario di Stato, Ministero degli affari esteri e del Commonwealth, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1 Le Comunita' europee e la Cooperazione politica europea perseguono l'obiettivo di contribuire insieme a far progredire concretamente l'Unione europea. Le Comunita' europee sono fondate sui trattati che istituiscono la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica nonche' sui trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati. La Cooperazione politica e' disciplinata dal titolo III. Le disposizioni di questo titolo confermano e completano le procedure convenute nei rapporti di Lussemburgo (1970), Copenaghen (1973) e Londra (1981) e nella dichiarazione solenne sull'Unione europea (1983) nonche' la prassi progressivamente instauratasi tra gli Stati membri.

Atto Unico Europeo-art. 2

ARTICOLO 2 Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonche' il Presidente della Commissione delle Comunita' europee. Essi sono assistiti dai Ministri degli affari esteri E' da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno.

Atto Unico Europeo-art. 3

ARTICOLO 3 1. Le istituzioni delle Comunita' europee, ormai denominate come qui di seguito, esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini previsti dai trattati che istituiscono le Comunita' e dai trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati nonche' dalle disposizioni del titolo II. 2. Le istituzioni e gli organi competenti in materia di Cooperazione politica europea esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini stabiliti dal titolo III e dai documenti menzionati all'articolo 1, terzo comma.

Atto Unico Europeo-art. 4

ARTICOLO 4 Il trattato CECA e' completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 32 QUINQUIES 1. Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale giurisdizione non sara' competente a conoscere ne' delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, ne' delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 41. 2. Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono applicabili a detta giurisdizione. 3. I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 4. La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.".

Atto Unico Europeo-art. 5

ARTICOLO 5 L'articolo 45 del trattato CECA e' completato dal comma seguente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, puo' modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".

Atto Unico Europeo-art. 6

ARTICOLO 6 1. E' istituita una procedura di cooperazione che si applica agli atti basati sugli articoli 7 e 49, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 56, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 57 ad eccezione del paragrafo 2, seconda frase, gli articoli 100 A, 118 A e 130 E e l'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE. 2. All'articolo 7, secondo comma del trattato CEE i termini "previa consultazione dell'Assemblea" sono sostituiti dai termini "in cooperazione con il Parlamento europeo". 3. All'articolo 49 del trattato CEE i termini "il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale" sono sostituiti dai termini "il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabilisce". 4. All'articolo 54, paragrafo 2 del trattato CEE i termini "il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera" sono sostituiti dai termini "il Consiglio, su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera". 5. L'articolo 56, paragrafo 2, seconda frase del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti "Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.". 6. All'articolo 57, paragrafo 1 del trattato CEE i termini "e previa consultazione dell'Assemblea" sono sostituiti dai termini "e in cooperazione con il Parlamento europeo". 7. L'articolo 57, paragrafo 2, terza frase del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti "Negli altri casi, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, in cooperazione con il Parlamento europeo.".

Atto Unico Europeo-art. 7

ARTICOLO 7 L'articolo 149 del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 149 1. Quando, in virtu' del presente trattato un atto del Consiglio va preso su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimita'. 2. Quando in virtu' del presente trattato, un atto del Consiglio va preso in cooperazione con il Parlamento europeo, si applica la procedura seguente: a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, alle condizioni del paragrafo I, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune. b) La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonche' della posizione della Commissione. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si e' pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformita' alla posizione comune. c) Entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b), il Parlamento europeo puo', a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo puo' anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere e' trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo puo' deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimita'. d) La Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune. La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio puo' adottare all'unanimita' detti emendamenti. e) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione. Il Consiglio puo' modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimita'. f) Nei casi di cui alle lettere c), d) e e) il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata. g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo. 3. Finche' il Consiglio non ha deliberato, la Commissione puo' modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.".

Atto Unico Europeo-art. 8

ARTICOLO 8 L'articolo 237, primo comma del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti "Ogni Stato europeo puo' domandare di diventare membro della Comunita'. Esso invia la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimita', previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.".

Atto Unico Europeo-art. 9

ARTICOLO 9 L'articolo 238, secondo comma del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimita' e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono."

Atto Unico Europeo-art. 10

ARTICOLO 10 L'articolo 145 del trattato CEE e' completato dalle disposizioni seguenti "- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio puo' sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalita'. Il Consiglio puo' anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalita' devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avra' stabilito in via preliminare.".

Atto Unico Europeo-art. 11

ARTICOLO 11 Il trattato CEE e' completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 168 A 1. Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale giurisdizione non sara' competente a conoscere ne' delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, ne' delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 177. 2. Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono applicabili a detta giurisdizione. 3. I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 4. La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.".

Atto Unico Europeo-art. 12

ARTICOLO 12 All'articolo 188 del trattato CEE e' inserito il seguente secondo comma "Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, puo' modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".

Atto Unico Europeo-art. 13

ARTICOLO 13 Il trattato CEE e' completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 8 A La Comunita' adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 8 B, 8 C e 28, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 70, paragrafo 1 e degli articoli 84; 99, 100 A e 100 B e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale e' assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.".

Atto Unico Europeo-art. 14

ARTICOLO 14 Il trattato CEE e' completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 8 B La Commissione riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato interno entro il termine stabilito all'articolo 8A. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati.".

Atto Unico Europeo-art. 15

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