LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Type Legge
Publication 1986-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1.Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2.Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468 nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3.Per l'esercizio 1987, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4.Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonche' le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonche' nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.

5.Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

6.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge e in lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

7.Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini dalla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.

8.Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

9.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

10.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto gia' autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, e' stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire ((2.900)) miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire ((3.800))miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

CAPO II DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO

Art. 2

1.Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2.L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3.La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.((6))

4.Per consentire l'immediato utilizzo delle somme gia' finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non sussistono i predetti impedimenti, nonche' agli interventi in attuazione degli accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, lettera c), della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6.E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio.

7.Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

8.Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.

10.Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

11.L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.

CAPO III INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 3

1.Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2.Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3.Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

4.E' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

5.Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6.E' autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 al fondo contributi interessi della Cassa pei il credito alle imprese artigiane.

7.L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonche' ad emettere obbligazioni su mercato interno, per la complessiva sommi di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

8.L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

9.Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

10.Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

12.L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

13.Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

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