LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
1.Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.
2.Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468 nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3.Per l'esercizio 1987, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4.Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonche' le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonche' nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.
5.Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge e in lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.
7.Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini dalla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.
8.Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
9.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
10.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto gia' autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, e' stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire ((2.900)) miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire ((3.800))miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
CAPO II DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO
Art. 2
1.Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2.L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3.La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.((6))
4.Per consentire l'immediato utilizzo delle somme gia' finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non sussistono i predetti impedimenti, nonche' agli interventi in attuazione degli accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, lettera c), della legge 17 maggio 1985, n. 210.
6.E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio.
7.Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
8.Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.
10.Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
11.L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.
CAPO III INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
Art. 3
1.Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2.Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
3.Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
4.E' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
5.Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
6.E' autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 al fondo contributi interessi della Cassa pei il credito alle imprese artigiane.
7.L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonche' ad emettere obbligazioni su mercato interno, per la complessiva sommi di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
8.L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
9.Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.
10.Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.
12.L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
13.Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
14.In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI e' autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto ricavo delle obbligazioni collocate e' utilizzato dall'IRI per finanziamenti da destinare pro-quota alle stesse societa' beneficiarne del prestito obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981, come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981.
15.L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
16.L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 e' subordinata alla presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale delle societa' beneficiarie, dei finanziamenti connessi al prestito obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 1981 n. 617, nonche' di un aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario.
17.Per consentire la prosecuzione per primi sei mesi dell'anno 1987 del piano quinquennale 1985-1989 e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.
Note all'art. 3, comma 1: Il testo dell'art. 13 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) e' il seguente: "Art. 13. - Il fondo di dotazione della sezione e' di lire 20 miliardi e sara' costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attivita' di cui al precedente art. 12. Gli utili della gestione saranno destinati a riserva. La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attivita' di cui al precedente art. 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonche' con le riserve. Il fondo di dotazione, le attivita' di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende istituti di credito. In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato e surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della suddetta garanzia statale". - Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede: "In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi ed interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi". Note all'art. 3, comma 2: - Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 251/1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) e' il seguente: "Art. 10 - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purche' non diretti a sovvenzionare l'esportazione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. Il contributo annuale non puo' essere concesso per piu' di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni. I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982". - Per il testo dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8. Nota all'art. 3, comma 3: Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) e' il seguente: "Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge. La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI. Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi. Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il suddetto comitato: 1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento; 2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse; 3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge; 4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate. 5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3); 6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge. Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento. La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento. Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio". Nota all'art. 3, comma 4: Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPE, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". Nota all'art. 3, comma 5: La legge n. 1089/1968 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato. Il testo dell'art. 4 di detta legge, come modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e' il seguente: "Art. 4 - Allo scopo di accelerare il progetto e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presse l'istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi; b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a); c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto. d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento". Nota all'art. 3, comma 9: nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale relativamente al periodo 1985-88) prevedono: "Comma primo - Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 9 giugno 1984, e' autorizzata, per il periodo 1985-88, la complessiva spesa di lire 127 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti gia' recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 11 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi". "Comma terzo - Per le finalita' di cui al primo comma sono altresi' autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986". Note all'art. 3, comma 10: L'art. 3 della legge n. 295/1973 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) modifica l'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 748 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034. Il testo del primo capoverso e del secondo di detto art. 3, inserito nell'art. 37 del D.L. n. 745/1970, e' il seguente: "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative, per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale". La legge n. 1329/1965 reca provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili. Nota all'art. 3, comma 14: Il D.L. n. 495/1981 reca provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica in materia di impianti disinquinanti. Nota all'art. 3, comma 16: Il titolo del D.L. n. 495/1981 e' trascritto nella nota precedente.
Art. 4
1.Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato di lire 1.500 miliardi.
2.Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 700 del 1983. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza.
3.Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere e ridurre l'attivita' di trasformazione, e autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1987.
4.Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per consentire la piena attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonche' per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
Nota all'art. 4, comma 1: Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-88". Nota all'art. 4, comma 2: Il testo dell'art. 2 della legge n. 700/1983 (Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero), come integrato dall'art. 3 della legge n. 194/1984 (per il titolo si veda nelle note all'art. 4, comma 4), e' il seguente: "Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' costituita la societa' "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM. La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine: a) promuove la costruzione di societa' con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati; b) partecipa al capitale di societa' gia' costituite ed operanti nel settore; c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle societa' ed organismi di cui alle precedenti lettere a)e b). Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1. La RIBS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM. Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero e' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovra' essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1972 n. 984, e dal piano bieticolo-saccarifero. Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed e' costituito da un magistrato amministrativo che lo presiede da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si da' luogo a nomina di supplenti". Nota all'art. 4, comma 3: Il comma 4 dell'art. 12 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che "E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione". Note all'art. 4, comma 4: - Il testo degli articoli 20 e 21 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente: "Art. 20. - Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, e' concessa da parte del "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi. La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane. Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione puo' essere elevata fino al 90 per cento. Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del precedente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo. Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato. Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili. Art. 21. - Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. La sezione speciale e' amministrata da un comitato direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio sindacale. Il comitato e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale da queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di volo, tre rappresentanti delle regioni interessate. Il comitato direttivo ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale. Il collegio sindacale e' composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia. La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanera' entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte". Il regolamento CEE n. 797/1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. 193 del 30 marzo 1985, e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98-bis del 26 aprile 1985. - Il testo dell'art. 6 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) e' il seguente: "Art. 6 - A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime. I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo (si consulti a tal fine il decreto ministeriale 29 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 7 luglio 1984). Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferira' al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge".
CAPO IV INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 5
1.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di lire 1.000 miliardi. 2.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )). 3.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )). 4.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )). 5. All'articolo 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 le parole: "e del 22 febbraio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986". 6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini di cui ai commi 10 ed 11 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 e incrementata di lire 5 miliardi. 7. Per le finalita' di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente da destinare ad interventi sui parchi e sulle riserve naturali 8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190, e' integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in ragione, rispettivamente, di lire 10 miliardi e lire 5 miliardi, per le finalita' di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4 della medesima legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi e' ripulita in ragione di lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1) e 2) dell'ultimo comma del medesimo articolo 2.
Art. 6
1.Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato dalla somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spese relative al medesimo periodo derivante dalle precedenti disposizioni legislative previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2.Per il definitivo completamento del programma abitativo, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.((3))
3.Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.((3))
4.Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.
5.Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2520 miliardi con l'articolo 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal predetto articolo 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64. ((3))
7.Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989.
Art. 7
1.Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere. (3)
2.Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di edilizia residenziale pubblica, e autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987.
3.E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
4.E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
5.Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionali di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845 concernente la protezione del territorio de comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta, tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600, e 10 dicembre 1980, n. 849, e delle esigenze finanziarie connesse al completamento degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.(3)
6.E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche.
7.Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
8.Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.(4)
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