LEGGE 22 dicembre 1986, n. 914

Type Legge
Publication 1986-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.

NOTE Nota al titolo e all'art. 1 della legge: La convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino e' stata resa esecutiva in Italia con legge 6 giugno 1939, n. 1320.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18.000 milioni per il 1986 si provvede, quanto a lire 4.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e, quanto a lire 13.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto; ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo utilizzando per lire 9.000 milioni parte dell'accantonamento preordinato per "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori" e per lire 4.500 milioni lo specifico accantonamento. Alla spesa di lire annue 4.500 milioni relativa agli anni 1987 e 1988 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento iscritto al detto capitolo 6856.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO DEL 31 MARZO 1939 IL GOVERNO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO e IL GOVERNO ITALIANO Allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di maggiore sviluppo della Repubblica di San Marino, nel tradizionale spirito di amicizia e di collaborazione fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Il Governo della Repubblica italiana autorizzera' la Cassa depositi e prestiti a concedere, all'entrata in vigore della presente convenzione, un mutuo per 20 miliardi di lire, ammortizzabile in 35 annualita', al tasso di interesse annuo praticato dalla Cassa stessa al momento della concessione del mutuo.

Accordo - art. 2

Articolo 2. Il Governo della Repubblica di San Marino versera' le annualita' occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'articolo 1 - comprensive delle quote di capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento - al Tesoro italiano il quale, dopo averle riscosse, provvedera' a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo di San Marino. A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualita' di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974, dallo scambio di note del 18 maggio 1978 e dal presente accordo aggiuntivo.

Accordo - art. 3

Articolo 3. A modifica dell'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974 e dallo scambio di note del 18 maggio 1978, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3 e 4 della convenzione del 31 marzo 1939 e successive modifiche, e' elevata, a partire dal 1 gennaio 1983, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa comprese quelle di bollo e di quietanza, a 9 miliardi di lire annue, da corrispondersi in ratei semestrali anticipati.

Accordo - art. 4

Articolo 4. Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente accordo. FATTO in San Marino, in duplice originale, in lingua italiana, il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 1984/1683 d. F.R. Per il Governo della Repubblica di San Marino Giordano Bruno REFFI Per il Governo della Repubblica italiana Paolo GIORGIERI Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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