LEGGE 23 dicembre 1986, n. 915
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
2.I soggetti richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.
3.La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dall'articolo 2.
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