LEGGE 23 dicembre 1986, n. 915

Type Legge
Publication 1986-12-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

2.I soggetti richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.

3.La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dall'articolo 2.

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