DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 916
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'articolo 86, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in comunicazioni sociali. Scuola di specializzazione in comunicazioni sociali Art. 87. - E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in comunicazioni sociali. La scuola si articola nelle sezioni di: a) giornalismo; b) pubblicita'; c) spettacolo. Art. 88. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di lettere e filosofia, che - ai sensi della normativa generale - concorre al suo funzionamento. Art. 89. - La scuola ha lo scopo di specializzare, con adeguata preparazione scientifica e tecnica, quanti intendano dedicarsi, sul piano pratico o teorico, alle diverse professioni nel campo delle comunicazioni sociali. In particolare la formazione della scuola e' rivolta alle seguenti professioni: Giornalismo: redattore di servizi a stampa; redattore di servizi radiotelevisivi; responsabile o collaboratore di ufficio stampa. Pubblicita': specialista in programmazione e controllo; specialista in produzione stampa e audiovisiva; pianificatore dei mezzi; redattore; ricercatore; visualizzatore; art-director. Spettacolo: a) radio-TV: programmista regista; ottimizzatore - coordinatore; direttore di produzione; aiuto regista - assistente alla regia; funzionario. b) cinema: sceneggiatore; aiuto regista; assistente alla regia; regista. c) teatro: programmista; animatore; organizzatore; drammaturgo; aiuto regista; assistente alla regia; regista; funzionario centro-studi e documentazione; organizzatore del pubblico. d) in generale: animatori culturali; ricercatori; insegnanti di educazione artistica; critici; analisti. Art. 90. - La scuola rilascia i seguenti diplomi: a) Per la sezione giornalismo: 1) tecniche dell'informazione quotidiana e periodica; 2) organizzazione e gestione di ufficio stampa. b) Per la sezione pubblicita': 1) metodi e tecniche della pubblicita'; 2) coordinamento e gestione della pubblicita'. c) Per la sezione spettacolo: 1) programmista, sceneggiatore; regista; 2) organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale; 3) didattica dell'informazione e degli audiovisivi; 4) animatore culturale. Art. 91. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di duecentocinquanta ore di insegnamento ed un adeguato numero di ore di attivita' pratiche guidate. Al termine del secondo anno di corso gli studenti dovranno optare per uno dei diplomi previsti nell'art. 90. Art. 92. - Il numero degli iscritti e', per il totale delle tre sezioni, di cinquanta per ogni anno e complessivamente di centocinquanta per l'intero corso di studi. Art. 93. - Alla scuola sono ammessi i laureati in lettere e filosofia, magistero, giurisprudenza, scienze politiche, sociologia, architettura, economia e commercio, scienze statistiche, informatica. Per coloro che provengano dalle universita' straniere viene richiesto un titolo equipollente a quelli sopra indicati, purche' il corso degli studi seguiti dimostri, a giudizio del consiglio della scuola, una sufficiente introduzione agli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa. Il titolo acquisito presso universita' straniere dovra' in ogni caso risultare equipollente al titolo di laurea conseguito in una universita' italiana. Tale equipollenza dovra' essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana, alla quale gli interessati dovranno rivolgersi in conformita' alle norme previste dal Ministero della pubblica istruzione. Art. 94. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione. Tale prova potra' essere integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni relative alle materie della specializzazione. Il punteggio dei suddetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 95. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di lettere e filosofia, sono le seguenti: a) Sezione giornalismo. 1° Anno: dottrina e tecnica del giornalismo I; istituzioni di etica nelle comunicazioni sociali; storia del giornalismo; storia e teoria degli audiovisivi; storia e teoria del linguaggio giornalistico. 2° Anno: dottrina e tecnica del giornalismo; deontologia professionale; disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale; teoria e tecnica delle comunicazioni sociali; psicologia sociale; sociologia della comunicazione e della cultura. 3° Anno: organizzazione relazionale; stampa periodica; altre discipline da individuare a seconda delle specializzazioni prefigurabili nel ciclo, in relazione alle scelte fatte dagli studenti al termine del 2° anno di corso. Tali discipline si riferiranno prevalentemente ai seguenti campi: estensione dei testi giornalistici; raccolta di informazioni e richieste; grafica e impaginazione; tecnica fotografica; settori specialistici della stampa; tecnica del giornalismo radiotelevisivo. b) Sezione pubblicita': 1° Anno: teoria e tecnica della pubblicita' I; istituzioni di etica delle comunicazioni sociali; economia dell'impresa; psicologia sociale; sociologia della comunicazione e della cultura; teoria e tecnica del giornalismo oppure storia e teoria degli audiovisivi oppure teoria e tecnica delle comunicazioni sociali. 2° Anno: teoria e tecnica della pubblicita' II; deontologia professionale; disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale; mezzi pubblicitari; psicologia della pubblicita'; tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale. 3° Anno: ricerche di marketing; discipline da individuare a seconda delle specializzazioni prefigurabili nel ciclo, in relazione alle scelte fatte dagli studenti al termine del 2° anno di corso. Tali discipline si riferiranno prevalentemente ai seguenti campi: gestione della comunicazione pubblica; pianificazione dei mezzi; tecniche creative in pubblicita'; tecniche di produzione pubblicitaria; gestione della comunicazione d'impresa. c) Sezione spettacolo. 1° Anno: drammaturgia teorica; teoria e tecnica delle comunicazioni sociali; istituzioni di etica delle comunicazioni sociali; psicologia sociale; sociologia della comunicazione e della cultura; storia del teatro e dello spettacolo I; storia e critica del cinema I. 2° Anno: deontologia professionale; semiologia; storia del teatro e dello spettacolo II; storia e critica del cinema II; disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale. 3° Anno: storia delle teoriche del cinema; storia e teoria degli audiovisivi; semiologia dell'immagine discipline da individuare a seconda delle specializzazioni prefigurabili nel ciclo, in relazione alle scelte fatte dagli studenti al termine del 2° anno di corso. Tali discipline si riferiranno prevalentemente ai seguenti campi: produzione e distribuzione cinematografica; forme musicali nello spettacolo; tecnica del cinema e della televisione; tecnica del cinema e dello spettacolo; storia e teoria dello spazio teatrale; organizzazione e circuiti teatrali; animazione drammaturgica; didattica dell'informazione degli audiovisivi. Art. 96. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 97. - La frequenza minima necessaria per l'ammissione agli esami e' del 75%. Art. 98. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 99. - L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli studenti della scuola e' quello previsto dallo statuto dell'Universita' cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 100. - Nella scuola e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382. Art. 101. - Il consiglio della scuola, sentiti i consigli dei dipartimenti, degli istituti e delle facolta' interessate, conduce e coordina le attivita' della scuola, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. Art. 102. - Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1986
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 47
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