LEGGE 24 dicembre 1986, n. 918
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1986.
2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonchè per lo svolgimento della Conferenza, mediante aperture di credito a favore di uno o più funzionari delegati.
3.Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza nazionale sull'energia, alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.
4.In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di opere e servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
5.Le somme non impegnate nell'anno 1986 possono esserlo in quello successivo.
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