La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo della delega prevista dall'art. 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), è il seguente: "Art. 2. - Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonchè ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonchè la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario. Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia".