DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 932
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che ha approvato il regolamento di esecuzione della citata legge n. 283 del 1962, limitatamente ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Visto l'art. 32, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, che sancisce l'obbligo da parte del proprietario del presidio che non risiede nel territorio nazionale di indicare il nome e il domicilio del suo rappresentante in Italia nel caso di presentazione di domanda di registrazione per i prodotti che vengono importati "pronti per l'impiego";
Visto il parere motivato emesso dalla commissione CEE, che ha ravvisato in tale disposizione un ostacolo agli scambi intracomunitari in violazione dell'art. 30 del trattato CEE;
Considerato invero che il predetto art. 32, rendendo obbligatoria la presenza di un rappresentante residente nel territorio nazionale, ha l'effetto di rendere la commercializzazione dei prodotti importati piu' difficile di quella dei prodotti nazionali;
Ravvisata quindi l'opportunita' di modificare la norma regolamentare conformandola al dettato comunitario sulla libera circolazione dei beni e delle persone;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 6 giugno 1985;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Il comma quarto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e' sostituito dal seguente: "Se la domanda e' fatta dal proprietario del presidio che non risiede nel territorio della Repubblica o in quello di altro Stato membro delle Comunita' economiche europee, deve essere designata la persona incaricata di rappresentarlo in Italia ed il suo domicilio".
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della sanita'
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VISENTINI, Ministro delle finanze
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1986.
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 35
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