DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 933
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, firmato a Gerusalemme il 2 gennaio 1985, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'art. 17 dell'accordo stesso.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
CAPRIA, Ministro del turismo e dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 34
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA ITALIA E ISRAELE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE Animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di film che, per le loro qualita' artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza non inferiore a 1.600 metri per i lungometraggi e a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 m/m, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzati da uno o piu' produttori italiani unitamente ad uno o piu' produttori israeliani, conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti autorita' dei rispettivi Paesi; per l'Italia il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo; per Israele il Centro cinematografico israeliano - Ministero dell'industria e commercio.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 2
Art. 2. I film realizzati in coproduzione tra Italia e Israele saranno considerati come film nazionali dalle competenti autorita' dei due Paesi purche' realizzati in conformita' delle disposizioni legislative vigenti negli stessi. Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per aver diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonche' i requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente accordo. I film di coproduzione devono altresi' essere realizzati da imprese che posseggano una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle autorita' nazionali.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 3
Art. 3. Le istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente accordo devono essere redatte in conformita' alle disposizioni Fissate nelle norme di procedura di cui all'art. 15. Gli elementi di realizzazione del film, ivi compresa la sceneggiatura, dovranno essere trasmessi alla competente amministrazione di ciascun Paese.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 4
Art. 4. Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 30 al 70%. Il 30% della partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegato nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve in ogni caso consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti autorita' dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 5
Art. 5. I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o israeliana o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione del film. Tenuto conto delle esigenze del film puo' essere consentita, previo accordo tra le autorita' dei due Paesi, la partecipazione di interpreti non residenti aventi la cittadinanza di Paesi terzi. E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 6
Art. 6. Le riprese del film devono essere effettuate, in linea di massima, salvo deroghe, nel territorio di una delle Parti contraenti. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale. Lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori del Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria, cosi' come la stampa delle copie destinate alla programmazione in quel Paese. La stampa delle copie destinate alla programmazione nel Paese la cui partecipazione finanziaria sia minoritaria sara' effettuata in un laboratorio di quel Paese.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 7
Art. 7. Nei limiti del possibile vi dovra' essere un equilibrio generale sia sul piano artistico che su quello della utilizzazione dei mezzi tecnici. Annualmente le autorita' dei due Paesi accerteranno l'esistenza di un equilibrio nei trasferimenti valutari che deriveranno dall'applicazione del presente accordo; eventuali squilibri potranno essere compensati nell'anno successivo.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 8
Art. 8. La ripartizione dei proventi dei mercati deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti autorita' dei due Paesi.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 9
Art. 9. In linea di principio, le esportazioni di film di coproduzione saranno effettuate dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 10
Art. 10. Il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine previsto nelle rispettive legislazioni nazionali dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese minoritario.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 11
Art. 11. Sara' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 12
Art. 12. I titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in un quadro separato, sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-israeliana" o "coproduzione israeliana-italiana". I film sono presentati ai festivals internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria, salvo diverso accordo fra le imprese coproduttrici approvato dalle competenti autorita' dei due Paesi. I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 13
Art. 13. Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonche' per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 14
Art. 14. Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti. Ciascun contraente facilitera' nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese. I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento del film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 15
Art. 15. Le autorita' competenti dei due Paesi di cui all'art. 1, si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Le stesse autorita' concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo. Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 16
Art. 16. Le Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista che sara' presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive autorita' competenti, che avra' il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo. La commissione mista ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficolta' che potranno presentarsi e proporra' alle autorita' competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'accordo. La commissione mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'accordo. La commissione mista puo' essere convocata ad iniziativa di una delle parti contraenti e potra' riunirsi, alternativamente, in Italia o in Israele.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 17
Art. 17. Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste dal proprio ordinamento interno. L'accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Israele-art. 18
Art. 18. Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. Fatto a Gerusalemme il giorno 2 del mese di gennaio del 1985, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed ebraica, ambo i testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme). Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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