DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1986, n. 935

Type DPR
Publication 1986-07-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, e 25 giugno 1983, n. 346, recanti disposizioni circa la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e 7 marzo 1985, n. 588, con i quali sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri e del personale non docente, appartenente ai ruoli dello Stato, degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;

Visto l'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1983, con il quale e' stata costituita, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, la commissione paritetica di studio per l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, in relazione alla organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali;

Visti i successivi provvedimenti di modifica e di integrazione della commissione anzidetta;

Visti gli atti della commissione paritetica di cui al predetto art. 18 concernenti l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e le norme di attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986, con la quale (previa reiezione o dichiarazione di inammissibilita' delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella commissione paritetica) sono state approvate le proposte formulate dalla medesima commissione paritetica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.Le qualifiche funzionali ed i profili professionali nonche' i criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono approvati cosi' come risultano nel testo annesso al presente decreto.

2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1986 in lire 4.500 milioni, provvedono gli enti utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti da trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dagli enti medesimi.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

GORIA, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti con riserva, in conformita' della

delibera delle sezioni riunite in data 9 dicembre 1986, addi' 19 dicembre 1986

Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 31

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 1

PROPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE EX ART. 18 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GIUGNO 1983, n. 346, SULLE QUALIFICHE FUNZIONALI ED I PROFILI PROFESSIONALI DEGLI ENTI PUBBLICI REGOLATI DALLA LEGGE 20 MARZO 1975, n. 70, NONCHE' SULL'INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE Art. 1. L'accesso ai singoli profili delle qualifiche funzionali avverra' mediante pubblico concorso, in ordine al quale le norme regolamentari dovranno prevedere, nelle misure percentuali di seguito indicate, la riserva dei posti a favore del personale dipendente che appartenga al profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio, delle eventuali specializzazioni e del titolo abilitante all'iscrizione negli albi professionali richiesti per l'accesso al profilo messo a concorso: 50% dalla I alla II qualifica; 40% dalla II alla III qualifica; 40% dalla III alla IV qualifica; 30% dalla IV alla V qualifica; 30% dalla V alla VI qualifica; 30% dalla VI alla VII qualifica; 30% dalla VII alla VIII qualifica; 80% dalla VIII alla IX qualifica; La riserva dei posti sara' totale per i due profili "specialista tecnico enti ricerca" e "funzionario capo" le cui professionalita' di base possono essere acquisite soltanto nei relativi profili appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori cosi' come risulta espressamente dai profili medesimi. Nell'ambito della mobilita' verticale prevista, si prescinde dal titolo di studio di cui sopra nei riguardi del personale che sia in possesso del titolo di studio prescritto per il profilo di appartenenza e che risulti in servizio nella qualifica immediatamente inferiore almeno da: 2 anni per l'accesso ai profili della II e III qualifica funzionale; 3 anni per l'accesso ai profili della IV e V qualifica funzionale; 4 anni per l'accesso ai profili della VI qualifica funzionale; 5 anni per l'accesso ai profili della VII qualifica funzionale; 5 anni per l'accesso ai profili della VIII qualifica funzionale; 5 anni per l'accesso ai profili della IX qualifica funzionale.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 2

Art. 2. Con atto regolamentare gli enti stabiliranno la natura del titolo di studio, della specializzazione e del titolo abilitante all'iscrizione agli albi professionali da richiedere nei singoli bandi di concorso, tenuto conto dei settori di applicazione, per l'accesso ai profili delle diverse qualifiche funzionali individuati in rapporto alle rispettive esigenze organizzative.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 3

Art. 3. Gli enti, in presenza di specifiche realta' organizzative e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, hanno facolta' di prevedere aggregazioni tra piu' profili con requisiti equipollenti di una stessa qualifica. Per quei profili che richiedono particolari requisiti o specializzazioni, la mobilita' o l'aggregazione potra' essere effettuata solo previo superamento di apposti corsi di riqualificazione effettuati o disposti a cura dell'amministrazione stessa. Fermo restando il diritto dei dipendenti all'esercizio delle mansioni del profilo di appartenenza, ai medesimi potranno essere assegnati con carattere di accessorieta' anche compiti di profilo o qualifica diversa anche inferiore. Gli enti possono prevedere, nell'ambito di ogni profilo professionale, funzioni di coordinamento inerenti al profilo stesso o a profili di qualifica inferiore, nonche' di portavalori.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 4

Art. 4. Il personale degli enti destinatari della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato con decorrenza dal 1° luglio 1985 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali stabilite dal presente decreto, secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le stesse e le qualifiche - base e di coordinamento - e i livelli differenziati di professionalita' del preesistente ordinamento. L'anzianita' maturata nelle qualifiche dell'ordinamento preesistente corrispondenti secondo l'anzidetta tabella alla medesima qualifica funzionale del nuovo ordinamento e' riconosciuta agli effetti giuridici in tale ultima qualifica. 1) Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di uno dei profili della qualifica di inquadramento e' attribuito il profilo stesso. Ove dette attribuzioni corrispondono a quelle di piu' profili della medesima qualifica e' attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza. 2) Ai dipendenti gia' appartenenti alle qualifiche di base del preesistente ordinamento le cui attribuzioni alla data del 1 luglio 1985 - conferite con atto formale in via permanente o esercitate alla stessa data da almeno un triennio secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa - si identificano specificatamente con un profilo della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, sono attribuiti il profilo delle mansioni esercitate e la connessa qualifica funzionale. Tale attribuzione ha effetto dalla data in cui risultano perfezionati i suddetti requisiti e comunque da data non anteriore al 1 luglio 1985 nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti delle qualifiche di base e dei relativi livelli superiori. 3) Effettuato l'inquadramento di cui ai punti precedenti e previa determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo professionale previsto dal presente decreto da effettuarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i dipendenti, gia' appartenenti ad una qualifica di base del preesistente ordinamento o ad una qualifica di coordinamento o livello differenziato di professionalita', che, alla data del 31 dicembre 1985 e per almeno un triennio, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni, hanno svolto effettivamente, secondo le risultanze di atti di ufficio di data certa, mansioni della qualifica di base immediatamente superiore a quella rivestita nel suddetto ordinamento o della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento ai sensi del primo comma, non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente punto 2), sono ammessi a partecipare ad appositi concorsi per titoli e/o esami per l'attribuzione con effetto dalla data della deliberazione relativa alla determinazione dei fabbisogni di cui sopra del profilo corrispondente alle mansioni esercitate e della connessa qualifica funzionale. Al personale risultato idoneo nei suddetti concorsi che ecceda il numero dei posti disponibili, l'attribuzione della nuova qualifica e del relativo profilo saranno disposti, secondo l'ordine di graduatoria, dalla data in cui si verifichino le necessarie vacanze.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 5

Art. 5. I vincitori dei concorsi in svolgimento saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali - e nei relativi profili - secondo l'allegata tabella di equiparazione tra le qualifiche stesse e quelle del preesistente ordinamento. Le variazioni di qualifica o di livello gia' intervenute o che dovessero intervenire in applicazione del comma precedente e del successivo art. 6 nell'ambito del preesistente ordinamento comportano nei confronti del personale interessato il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante e del relativo profilo in base al presente decreto a decorrere dalla data della loro attribuzione ove gia' non risultassero conferiti a norma dell'articolo precedente da una data anteriore.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 6

Art. 6. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti degli enti in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore del presente decreto attuativi degli [articoli 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art8), [16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art16) e [24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art24), e dell'[art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art13).

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 7

Art. 7. Nei confronti del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 che nel preesistente ordinamento rivestiva la qualifica di collaboratore amministrativo o collaboratore tecnico dell'area informatica e qualifiche rispettivamente superiori e che confluisce nelle qualifiche settima e ottava in base all'allegata tabella, si prescinde dal titolo di studio per l'accesso alle qualifiche di livello superiore del nuovo ordinamento. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1985 che confluisce nei profili della settima qualifica funzionale per i quali e' prevista la mobilita' verticale, e' consentito partecipare ai concorsi per l'accesso alla qualifica di livello immediatamente superiore del nuovo ordinamento purche' in possesso del diploma di scuola media superiore.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 8

Art. 8. In sede di prima attuazione, e per una sola volta, delle norme di accesso alle qualifiche di cui all'art. 1, in alternativa al concorso pubblico e per la copertura dei posti vacanti nei vari profili nella misura massima pari alle aliquote riservate, gli enti hanno facolta' di indire concorsi interni.

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346- art. 9

Art. 9. I problemi che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione delle norme di cui al presente decreto saranno definiti dalla commissione di cui all'[art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art18).

Proposizioni della Commissione ex art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346-Qualifiche Funzionali

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