LEGGE 23 dicembre 1986, n. 942

Type Legge
Publication 1986-12-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa.

2.I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella legge 1° luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149.

3.I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.

NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 7 della legge n. 141/1985 è il seguente: "Art. 7. - Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed interamente dal 1 gennaio 1987". Note all'art. 1, comma 2: - Il D.L. n. 255/1981 reca: "Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università". (Il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 3 agosto 1981). - Il D.L. n. 283/1981 reca: "Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione". (Il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 18 agosto 1981). - La legge n. 426/1982 reca: "Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato". - Il D.P.R. n. 23/1982 reca: "Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". - Il D.P.R. n. 149/1982 reca: "Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".

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