DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1986, n. 983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la proposta di istituzione della facolta' di ingegneria avanzata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Parma;
Considerato che e' tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio e che anzi alcune tabelle sono state gia' riordinate;
Rilevata, quindi, la necessita' di accogliere la richiesta dell'Universita' degli studi di Parma di istituire la facolta' di ingegneria per riequilibrare le iscrizioni delle facolta' di ingegneria delle Universita' viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;
Rilevata, percio', la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Rilevata, di conseguenza, la necessita' di far afferire alla nuova facolta' il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della medesima Universita' di Parma;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione: Decreta:
Art. 1
Presso l'Universita' degli studi di Parma e' istituita la facolta' di ingegneria con i seguenti corsi di laurea: a) ingegneria civile (sezione idraulica); b) ingegneria elettronica; c) ingegneria meccanica. Con successivo provvedimento verra' stabilito l'ordinamento degli studi del triennio di applicazione di detti corsi di laurea.
Art. 2
Il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Parma, passa a far parte della nuova facolta' di ingegneria. I posti di ruolo del personale docente, dei ricercatori e del personale non docente, attualmente afferenti al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, unitamente ai titolari, passano a far parte della nuova facolta' di ingegneria.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 71
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