DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 70, relativo al corso di laurea in fisica, e' modificato come segue: a) al comma terzo, l'insegnamento 8: "esperimentazione fisica (biennale)" viene sostituito con: 8) esperimentazioni fisica I; 9) esperimentazioni fisica II. b) al comma 6 e' soppressa la frase: "L'insegnamento di esperimentazione fisica comporta un unico esame alla fine del primo biennio"; c) al penultimo comma la frase: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ad almeno diciassette insegnamenti" viene sostituita con: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ad almeno diciotto insegnamenti"; d) al comma 9, relativo agli insegnamenti complementari, gli insegnamenti di: scienza dei metalli; meteorologia; sistemi combinatori e sequenziali, vengono rispettivamente sostituiti dagli insegnamenti di: fisica dei metalli; fisica dell'atmosfera; teoria dell'informazione. Nel medesimo comma, inoltre, vengono soppressi i seguenti insegnamenti: geofisica applicata; geologia; mineralogia; sismologia; logica matematica. Vengono inoltre aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: astronomia; complementi di astronomia; cosmologia; radioastronomia; elettrodinamica; macchine acceleratrici; meccanica analitica.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 67
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