DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 1024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olii minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Elementi essenziali degli impianti
1.Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e' sostituito dal seguente: "Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali: a) uno o due serbatoi; b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto; c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio; d) uno o due apparecchi di distribuzione".
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 208/1971, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2 (Elementi essenziali dell'impianto). - Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali: a) uno o due serbatoi; b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto; c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio; d) uno o due apparecchi di distribuzione. In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche. I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti".
Art. 2
Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi
1.Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti: "I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato. Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche: a) capacita' totale non superiore a 30 metri cubi; b) idoneo rivestimento contro le corrosioni; c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro".
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 24
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 208, 1971 come modificato dall'art. 2 del D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Caratteristiche e dispositivi del serbatoio). - I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato. Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche: a) capacita' totale non superiore a 30 metri cubi; b) idoneo rivestimento contro le corrosioni; c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro. Dev'essere munito infine dei seguenti dispositivi: a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, fisso e a segnalazione continua; b) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido; c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilita' di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico in candela; d) una valvola di accesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di traverso in fase liquida; e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso o fase liquida; f) messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm. La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera c) del comma precedente non dev'essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di piu' valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev'essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole. Lo scarico in candela deve avere la parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio".
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