DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 1038
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Il primo comma dell'art. 46 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, e' sostituito dal seguente: "Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile".
2.Al quarto e quinto comma del predetto art. 46 le espressioni "interesse semplice annuo del 5%" e "interesse annuo del 5%" sono sostituite dalla seguente: "interesse in misura pari a quello annualmente determinato a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, concernente approvazione del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici".
3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto soltanto per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 23
NOTE Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 46 del R.D. n. 364/1932, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 46 (Ritardi nei pagamenti). - Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile. Il diritto dell'appaltatore a percepire gli acconti nella misura prevista dal capitolato speciale, nasce il giorno in cui l'appaltatore e' in grado di dare la prova che la parte di contratto gia' eseguita importa un ammontare tale da consentire la corrisposta. Da questo giorno, od in difetto dell'indicata prova, dal giorno del rilascio del certificato di acconto, non debbono decorrere piu' di novanta giorni per giungere all'ammissione del mandato a pagamento. Per la somma costituente la rata liquida di saldo (sempre quando non vi siano impedimenti notificati nei modi di legge da parte dei terzi per trattenere il pagamento) non debbono decorrere piu' di diciotto mesi dalla data della ultimazione dei lavori sino a quella in cui il mandato e' stato ammesso a pagamento. Gli eventuali ritardi nel pagamento degli acconti o del saldo danno diritto all'impresa di percepire l'interesse, in misura pari a quello annualmente determinato a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, concernente approvazione del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici per tutto il periodo di ritardo. Sulle somme concesse in seguito alla risoluzione delle vertenze sia in via amministrativa, sia in via arbitrale, sara' pure concesso l'interesse in misura pari, a quello annualmente determinato a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, concernente approvazione del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici a decorrere da tre mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione dell'atto di transazione, oppure da tre mesi dopo la data della regolare notificazione della sentenza arbitrale, sino alla data di ammissione a pagamento dei corrispondenti mandati. Nessun interesse e' dovuto se il mandato non possa essere emesso per fatto imputabile all'assuntore ed ai suoi aventi causa, ovvero se siano stati notificati nelle forme di legge pignoramenti o sequestri od atti di opposizione, o se il pagamento sia stato legalmente sospeso, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato. Fermo restando il disposto del sopracitato art. 69, quando in confronto dell'appaltatore siano notificati atti di sequestro, di pignoramento o di cessione, e' in facolta' dell'amministrazione (a norma dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 24, allegato E, sul contenzioso amministrativo e degli articoli 351 e 357 della stessa legge allegato F, sulle opere pubbliche) di rifiutarne in tutto o in parte l'esecuzione sui pagamenti in corso di contratto". - Il secondo comma dell'art. 1224 del codice civile, citato nel primo comma dell'art. 46 del R.D. n. 366/1932, come modificato dal presente decreto, prevede che: "Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta la misura degli interessi moratori". - Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962 e' il seguente: "Art. 35. - Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuite all'amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza e' dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse e' accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre trenta giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre novanta giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facolta', previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto".
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