DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1040

Type DPR
Publication 1986-10-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli 125 e 135, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli da 186 a 194, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale, sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli da 214 a 216, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli da 264 a 268, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Art. 5

Gli articoli da 278 a 283, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, sono soppressi.

Art. 6

Gli articoli da 304 a 312, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi.

Art. 7

Gli articoli da 313 a 319, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 8

Gli articoli da 329 a 336, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.

Art. 9

Gli articoli 349 e 350, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.

Art. 10

Gli articoli da 365 a 374, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi.

Art. 11

Gli articoli da 375 a 382, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.

Art. 12

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