DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1042
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli 166 e 167, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio, che muta denominazione in anatomia patologica II, sono soppressi.
Art. 2
Gli articoli 168, 169 e 170, relativi alla prima scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi.
Art. 3
Gli articoli 171 e 172, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta denominazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi.
Art. 4
Gli articoli da 181 a 185, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi.
Art. 5
Gli articoli da 195 a 207, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, n. 536, relativi alla prima scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.
Art. 6
L'art. 196, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta denominazione in chirurgia generale, e' soppresso.
Art. 7
Gli articoli da 197 a 204, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, sono soppressi.
Art. 8
Gli articoli da 213 a 217, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica che muta denominazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, sono soppressi.
Art. 9
L'art. 221, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' soppresso.
Art. 10
L'art. 223, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta denominazione in ematologia, e' soppresso.
Art. 11
Gli articoli da 226 a 228, relativi alla scuola di specializzazione in idrologia, climatologia e talassoterapia che muta denominazione in idrologia medica, sono soppressi.
Art. 12
L'art. 234, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, e' soppresso.
Art. 13
L'art. 235, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, e' soppresso.
Art. 14
L'art. 250, relativo alla prima scuola di specializzazione in medicina interna, e' soppresso.
Art. 15
L'art. 251, relativo alla seconda scuola di specializzazione in medicina interna, e' soppresso.
Art. 16
L'art. 253, relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, e' soppresso.
Art. 17
L'art. 256, relativo alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, e' soppresso.
Art. 18
L'art. 257, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, e' soppresso.
Art. 19
Gli articoli da 258 a 260, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria sono soppressi.
Art. 20
L'art. 274, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta denominazione in otorinolaringoiatria prima scuola, e' soppresso.
Art. 21
L'art. 275, relativo alla seconda scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' soppresso.
Art. 22
L'art. 276, relativo alla scuola di specializzazione in pediatria che diventa prima pediatria, e' soppresso.
Art. 23
Gli articoli da 277 a 285, relativi alla seconda scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.
Art. 24
Gli articoli da 286 a 298 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 765, relativi alla terza scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.
Art. 25
L'art. 286, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, e' soppresso.
Art. 26
L'art. 296, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, e' soppresso.
Art. 27
L'art. 303, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' soppresso.
Art. 28
Gli articoli da 316 a 319, relativi alla scuola di specializzazione in malattie tropicali e subtropicali, che muta denominazione in medicina tropicale, sono soppressi.
Art. 29
L'art. 328, relativo alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, che muta denominazione in endocrinologia e malattie del ricambio, e' soppresso.
Art. 30
Gli articoli da 339 a 347, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, che muta denominazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica prima scuola, sono soppressi.
Art. 31
Gli articoli da 400 a 407, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi.
Art. 32
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