DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1043
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli da 489 a 498, relativi alla prima, seconda e terza scuola di specializzazione in "chirurgia generale", sono soppressi.
Art. 2
Gli articoli da 711 a 716, relativi alla prima scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.
Art. 3
Gli articoli da 757 a 764, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in "chirurgia d'urgenza e pronto soccorso" che muta denominazione in quella di "chirurgia d'urgenza e di pronto - soccorso", sono soppressi.
Art. 4
Negli articoli 783 e 785, la parte relativa alla prima scuola di specializzazione in anatomia patologica e' soppressa.
Art. 5
Gli articoli da 969 a 977, relativi al corso di specializzazione in "ingegneria dei sistemi di controllo e di calcolo automatici", che muta denominazione in scuola di specializzazione in "ingegneria automatica ed informatica" sono soppressi.
Art. 6
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