DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1067
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli da 87 a 102, relativi alle disposizioni generali concernenti le scuole afferenti alla facolta' di lettere e filosofia, sono soppressi.
Art. 2
Gli articoli da 111 a 126, relativi alle disposizioni generali concernenti le scuole afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi e' sostituiti dai seguenti: Normativa generale comune a tutte le scuole di specializzazione Art. 111. - Nell'Universita' di Cagliari, facolta' di medicina e chirurgia, sono istituite le seguenti scuole di specializzazione: malattie infettive (); medicina interna (); gastroenterologia ed endoscopia digestiva (); nefrologia (); geriatria; endocrinologia e malattie del ricambio (); anestesia e rianimazione (); chirurgia pediatrica (); cardiologia (); chirurgia toracica; chirurgia generale (); urologia (); scienza dell'alimentazione (); medicina fisica e riabilitazione; ortopedia e traumatologia (); ginecologia ed ostetricia (); igiene e medicina preventiva (); oncologia; psichiatria (); pediatria; neurologia (); otorinolaringoiatria (); microbiologia e virologia; radiologia (); allergologia e immunologia clinica (); dermatologia e venereologia (); medicina dello sport (); chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica (); farmacologia; medicina del lavoro (); anatomia patologica (); ematologia (); oftalmologia; angiologia medica; odontostomatologia (); ortognatodonzia (); tossicologia (). (*) Scuole riordinate in adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Art. 112. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico. I candidati alle specializzazioni, per le quali e' requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare "sub conditione" all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione. L'eventuale differenza fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potra' essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non e prevista l'esistenza di un albo professionale. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potra' essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana. Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso. Art. 113. - Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione; b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso da una prova pratica. Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indichera' eventuali modalita' diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame. Il candidato dovra' dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integrera' il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Art. 114. - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione puo' essere integrata da un docente o un cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori. Art. 115. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista e' composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 119. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalita' relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola. Art. 116. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 117. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 118. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie del presidente di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 119. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Art. 120. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera del consiglio delle facolta' interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 121. - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme. Art. 122. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attivita' di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 123. - Il calendario dei corsi di studio e delle attivita' pratiche e' stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 124. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'. Art. 125. - Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Universita', per i docenti che debbano esplicare le previste attivita' didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attivita' nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facolta' di appartenenza, e prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento. Art. 126 (Norma transitoria). - Le scuole gia' funzionanti presso le Universita' con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 111 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.
Art. 3
Dopo l'articolo 337, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ortognatodonzia; pertanto gli articoli 200, 201 e 202 relativi al vigente ordinamento della suddetta scuola, sono soppressi. Scuola di specializzazione in ortognatodonzia Art. 338. - E' istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Universita' degli studi di Cagliari. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale. La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia. Art. 339. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Art. 340. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 341. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 342. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) area medica; b) area chirurgica; c) area odontoiatrica e stomatologica; d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica. Art. 343. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area medica: embriologica e anatomia dell'apparato stomatognatico; farmacologia clinica; pediatria-auxologia applicata; genetica applicata; statistica applicata alla ricerca scientifica; medicina legale e delle assicurazioni; fisiologia dell'apparato stomatognatico. b) Area chirurgica: chirurgia odontostomatologica; chirurgia ortognatodontica; esercitazioni cliniche. c) Area stomatologica: patologia odontostomatologica; odontoiatria conservativa; radiologia odontostomatologica; pedodonzia; stomatologia preventiva; parodontologia; esercitazioni cliniche. d) Area specialistica ortognatodontica: ortognatodonzia; odontotecnica; semeiotica ortognatodontica; cefalometria clinica; metallurgia e merceologia in ortognatodonzia; esercitazioni di laboratorio. Art. 344. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1° Anno: Area medica: embriologia ed anatomia dell'apparato stomatognatico . . . . . ore 20 fisiologia dell'apparato stomatognatico I. . . . . . . . . . . ore 35 farmacologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Area chirurgica: chirurgia odontostomatologica. . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 esercitazioni cliniche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 5 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Area stomatologica: patologia odontostomatologica. . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 odontoiatria conservativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 stomatologia preventiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 25 radiologia odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . . . . ore 25 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Area specialistica ortognatodontica: ortognatodonzia I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 odontotecnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 35 esercitazioni di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 35 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 2° Anno: Area medica: fisiologia dell'apparato stomatognatico II . . . . . . . . . . ore 10 pediatria auxologica applicata . . . . . . . . . . . . . . . . ore 10 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150 Area stomatologica: pedodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 parodontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 esercitazioni cliniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Area specialistica ortognatodontica: semeiotica ortognatodontica. . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 ortognatodonzia II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 cefalometria clinica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 metallurgia e merceologia in ortognatodonzia . . . . . . . . . ore 40 esercitazioni di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150 3° Anno: Area medica: genetica applicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 15 statistica applicata alla ricerca scientifica. . . . . . . . . ore 15 medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia. . ore 10 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150 Area chirurgica: chirurgia ortognatodontica . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 esercitazioni cliniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Area specialistica ortognatodontica: ortognatodonzia III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 cefalometria clinica II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 150 Art. 245. - Durante i tre anni e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia, radiologia e laboratorio. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
Art. 4
Gli articoli 403, 407, 408 e 409, relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia, sono soppressi.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1987
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 118
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