DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1986, n. 1089
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1931 con cui e' stato approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari;
Ritenuta la necessita' di modificare la composizione e la durata degli organi sociali per meglio adeguarli alle nuove esigenze della politica agro-industriale e per garantire anche una maggiore presenza delle organizzazioni nazionali cooperative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.L'art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1931 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Sono organi dell'Istituto: il presidente; il consiglio di amministrazione; il comitato esecutivo; il collegio dei revisori".
Art. 2
1.All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, le parole "dura in carica tre anni" sono sostituite dalle parole "e' nominato fino al rinnovo del consiglio di amministrazione e dura in carica fino alla nomina del successore".
Art. 3
1.L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da: 1) un funzionario di ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, sanita', commercio con l'estero; 2) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero; 3) tre produttori di conserve alimentari animali; 4) otto produttori di conserve alimentari vegetali; 5) tre rappresentanti delle societa' cooperative produttrici di conserve alimentari, di cui uno in rappresentanza del settore delle conserve animali. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. La nomina dei componenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) e' fatta, su designazione delle associazioni dei produttori a carattere nazionale, tra titolari di imprese produttrici individuali, presidenti, amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di societa' di capitali o soci delle altre societa' o direttori di stabilimento di produzione".
Art. 4
2.L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da tre membri, di cui due funzionari rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, ed il terzo designato dalle associazioni nazionali dei produttori di conserve alimentari. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Il collegio dei revisori effettua il riscontro amministrativo-contabile della gestione finanziaria; redige apposite relazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre e puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo".
Art. 5
1.Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 ottobre 1931 e' sostituito dal seguente: "Il bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e l'erogazione delle spese ed e' approvato, previo esame da parte del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce".
2.Nel quarto e nel quinto comma dello stesso articolo la locuzione "collegio dei sindaci" e' sostituita dall'altra "collegio dei revisori".
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro del tesoro
VISENTINI, Ministro delle finanze
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FORMICA, Ministro del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 16
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.