DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 1104
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 13
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 1
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E VESUVIANO. Art. 1. Esercizio finanziario e bilancio di previsione L'esercizio finanziario degli osservatori astrofisici e astronomici, nonche' dell'osservatorio vesuviano di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria degli osservatori si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno. La gestione stessa e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 2
Art. 2. Criteri di formazione del bilancio di previsione Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza e di cassa: l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Per ciascun capitolo di entrata e spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Tra le entrate da incassare e' iscritto come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacita' operative dell'osservatorio nel periodo di riferimento. Ciascun capitolo di entrata e di spesa e' contraddistinto da un numero di codice meccanografico secondo le modalita' indicate nello allegato H al presente regolamento. Le modalita' relative alla codificazione potranno essere variate con decreto del Ministro del tesoro. Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore dell'osservatorio, coadiuvato dalla giunta, e presentato al consiglio direttivo entro il 31 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio in corso, nonche' la consistenza del personale in servizio. Alla relazione del direttore e' allegata quella del collegio dei revisori dei conti, contenente fra l'altro valutazioni in ordine all'attendibilita' delle entrate e alla congruita' delle spese. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere trasmessa al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione e a quello del tesoro per conoscenza, entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio direttivo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 3
Art. 3. Integralita' e universalita' del bilancio Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 4
Art. 4. Classificazione delle entrate e delle spese Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti; Titolo II - Altre entrate; Titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV - Accensione di prestiti; Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale; Titolo VI - Partite di giro. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Estinzione di mutui; Titolo IV - Partite di giro. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. La classificazione di cui al precedente comma e' quella indicata nello schema di bilancio di cui all'allegato A del presente regolamento. Tale schema e' vincolante per la ripartizione in categorie mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze dei singoli osservatori. L'oggetto dei capitoli dovra' comunque essere omogeneo e chiaramente definito.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 5
Art. 5. Contenuto del bilancio Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. I contributi del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento, attrezzature didattiche e dotazioni librarie e quello per la ricerca scientifica, non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero stesso non abbia gia' comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 6
Art. 6. Quadro riassuntivo Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo redatto in conformita' all'allegato B nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli e categorie.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 7
Art. 7. Avanzo e disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto, come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione redatta in conformita' all'allegato G, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo medesimo. Di detti stanziamenti l'osservatorio non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo dell'osservatorio deve nella deliberazione del bilancio preventivo illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, il confronto di quello presunto il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 8
Art. 8. Fondo di riserva Nelle spese correnti del bilancio di previsione e' iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potra' superare il 5% delle complessive spese correnti previste. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 9
Art. 9. Variazioni e storni di bilancio Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. Sulle proposte di variazione di bilancio, il collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parete, redigendo apposita relazione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 10
Art. 10. Accertamento delle entrate L'entrata e' accertata quando l'osservatorio appura la ragione del suo credito e la persona debitrice, ed e' iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attivita'del conto patrimoniale.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 11
Art. 11. Riscossione delle entrate Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso. Le eventuali somme pervenute direttamente all'osservatorio sono annotate in apposito registro, all'uopo vidimato dal direttore, e versate all'istituto di credito entro e non oltre 5 giorni dal loro arrivo previa emissione di reversale d'incasso. E' vietato disporre pagamenti di spese con le somme pervenute direttamente.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 12
Art. 12. Reversali d'incasso Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal direttore dell'osservatorio e dal responsabile amministrativo del servizio o dalle persone che legittimamente li sostituiscono. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del debitore; e) causale della riscossione; f) importo in cifre e in lettere; g) data di emissione. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui". Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio dall'istituto cassiere. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in costo residui.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 13
Art. 13. Vigilanza sulla riscossione delle entrate Il direttore dell'osservatorio vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua personale responsabilita', affinche' l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 14
Art. 14. Fasi della spesa ed assunzione degli impegni La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Gli impegni di spesi a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del consiglio direttivo il quale puo' delegare per ciascun esercizio il direttore prefissandone i limiti. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, al contratto o ad altro titolo giuridicamente valido. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi: 1) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; 2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni di carico dell'esercizio successivo; 3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando l'osservatorio ne riconosca la necessita' o la convenienza. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale. E' fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione delle autorizzazioni alle missioni dei singoli componenti dell'osservatorio sulla base dell'apposita regolamentazione deliberata dal consiglio direttivo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 15
Art. 15. Spese per la ricerca Le somme per la ricerca scientifica stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti. Le somme cosi' riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e alla situazione amministrativa.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 16
Art. 16. Registrazione degli impegni di spesa Gli atti comportanti oneri a carico del bilancio unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, debbono essere registrati come impegni di spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilita' del bilancio di previsione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 17
Art. 17. Liquidazione della spesa La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalita' di cui al successivo art. 19, della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 18
Art. 18. Ordinazione della spesa Il pagamento delle spese e' ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sullo istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore dell'osservatorio e dal responsabile amministrativo del servizio o dalle persone che legittimamente li sostituiscono. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del creditore; e) causale del pagamento; f) importo in cifre e in lettere; g) modalita' di estinzione del titolo; h) data di emissione. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 19
Art. 19. Documentazione dei mandati di pagamento Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero da bolletta di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. Al mandato estinto e' allegata la documentazione della spesa la quale e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 20
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