DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1105
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli 415 a 424, relativi alla scuola di specializzazione in "fisica applicata", sono soppressi.
Art. 2
Dopo l'art. 397, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "scienza e tecnologia dei materiali", afferente alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali Art. 398. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Universita' degli studi di Pavia. La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della scienza e della tecnologia dei materiali. La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali. Art. 399. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di dieci iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 400. - Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, il dipartimento di fisica "A. Volta" e il dipartimento di chimica fisica dell'Universita' di Pavia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 401. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso universita' straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti. Art. 402. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: fisica dei materiali; chimica dei materiali; laboratorio materiali; almeno un quarto insegnamento opzionale; partecipazione a corsi seminariali. Il primo anno in particolare, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea: fondamenti di chimica dei materiali; fondamenti di fisica della materia; fondamenti di ingegneria dei materiali. 2° Anno: comportamento e affidabilita'; struttura e caratterizzazione dei materiali; almeno due corsi opzionali; partecipazione a corsi seminariali; preparazione della tesi. Gli insegnamenti opzionali si scelgono tra quelli del seguente elenco: laboratorio materiali II; chimica fisica dei materiali; tecnologia e processi di fabbricazione; caratterizzazione, struttura e proprieta' dei materiali; materiali: metallici; ceramici; semiconduttori; polimerici; compositi; magnetici; strutturali; biomateriali; scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali; corrosione e protezione dei materiali; tecniche informatiche e di elaborazione dei dati; superfici e interfacce; fisica e tecnologia dei dispositivi; fondamenti di cristallografia e strutturistica; criteri di scelta dei materiali; analisi chimico-fisica dei materiali; principi delle tecnologie dei materiali. Art. 403. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione. Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione quelle svolte presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, e' autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni per lo svolgimento dell'attivita' della scuola stessa. Art. 404. - Il corso di conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative sulla scienza e tecnologia dei materiali. Art. 405. - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1987
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 381
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