DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1108

Type DPR
Publication 1986-10-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli da 58 a 66, relativi alla scuola di specializzazione in "analisi chimico-cliniche e microbiologia", che muta denominazione in quella di "biochimica e chimica clinica", sono soppressi.

Art. 2

Dopo l'art. 61, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla scuola di specializzazione in "biochimica e chimica clinica - ad indirizzo biochimico e chimico analitico". Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica (ad indirizzo biochimico e chimico analitico) Art. 62. - E' istituita, presso l'Universita' degli studi di Camerino, la scuola di specializzazione in "biochimica e chimica clinica", indirizzo biochimico e chimico analitico. La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo analitico di laboratorio. La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico. Art. 63. - La scuola ha la durata di quattro anni e non e' suscettibile d'abbreviazione. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di venti iscritti per ciascun anno di corso per un totale di ottanta specializzandi. Art. 64. - Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia, con i dipartimenti di biologia cellulare e di scienze chimiche e gli istituti di igiene, farmacologia e medicina legale. Art. 65. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica. Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, e' per esami e per titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione; b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata, se del caso, da una prova pratica. Il bando di concorso di ammissione indichera' eventuali modalita' diverse, come prove attraverso risposta a quesiti multipli. Il candidato dovra' dare prova di buona conoscenza della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato del bando. La valutazione dei titoli integrera' il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso. Costituiscono titolo: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Art. 66. - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse di studio per frequentare la scuola, la commissione puo' essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori. Art. 67. - La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista e' composta di norma da cinque professori di ruolo della scuola, designati dal consiglio della scuola. La suddetta commissione puo' essere integrata dal consiglio della scuola con professori a contratto o con docenti afferenti alla scuola mediante convenzioni con enti pubblici o privati nel numero massimo di due. Art. 68. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 69. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 70. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto, con voto segreto; dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 71. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Art. 72. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 73. - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme. Art. 74. - Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attivita' di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Art. 75. - Il calendario dei corsi di studio e delle attivita' pratiche e' stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Art. 76. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita'. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico. Art. 77. - La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) biochimica generale; b) biochimica e genetica molecolare; c) biochimica e chimica analitico-strumentale; d) metodologia e tecnologia di laboratorio; e) morfologia e fisiopatologia umane; f) biochimica clinica ed applicata; g) immunologia applicata; h) biometria. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Biochimica generale: chimica fisica dei sistemi biologici; biochimica generale; biochimica applicata con esercitazioni; biochimica dinamica; biochimica dei tessuti e degli organi. b) Biochimica e genetica molecolare: biologia molecolare e ingegneria genetica. c) Biochimica e chimica analitico-strumentale: elementi di chimica analitica e di analisi strumentale; biochimica e chimica analitico-strumentale. d) Metodologia e tecnologia di laboratorio: raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici; l'automazione e l'informatica in chimica clinica; tecnologie biochimiche emergenti; elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza; organizzazione dei laboratori ed automazione. e) Morfologia e fisiopatologia umane: elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare; elementi di patologia generale; istituzioni di fisiopatologia. f) Biochimica clinica ed applicata: chimica clinica I con esercitazioni; enzimologia clinica; biochimica endocrinologica; biochimica ematologica; chimica clinica II con esercitazioni; profili biochimici; dosaggi enzimatici; tossicologia dei farmaci e dei veleni; tecniche radioisotopiche in laboratorio; analisi farmacologiche e tossicologiche; chimica clinica comparata. g) Immunologia applicata: immunologia e tecniche immunologiche. h) Biometria: elementi di matematica (); biometria. () Insegnamenti la cui obbligatorieta' e' differenziata in dipendenza della laurea. Art. 78. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attivita' didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO. 1° Anno: Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60): elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia). . ore 60 Biometria (ore 140): elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 biometria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 Morfologia e fisiopatologia umane (ore 120): elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare (obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 elementi di patologia generale (obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia) . . . . . . . . . . . . ore 60 Biochimica generale (ore 200): chimica fisica dei sistemi biologici . . . . . . . . . . . . . ore 60 biochimica generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 biochimica applicata con esercitazioni . . . . . . . . . . . . ore 80 Area elettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 2° Anno: Biochimica generale (ore 40): biochimica dinamica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105): biochimica e chimica analitico-strumentale. . . . . . . . . . ore 105 Biochimica e genetica molecolare (ore 50): biologia molecolare e ingegneria genetica. . . . . . . . . . . ore 50 Biochimica clinica ed applicata (ore 105): chimica clinica I con esercitazioni . . . . . . . . . . . . . ore 105 Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60): istituzioni di fisiopatologia. . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40): raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici . ore 40 Area elettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 3° Anno: Biochimica generale (ore 40): biochimica dei tessuti e degli organi. . . . . . . . . . . . . ore 40 Immunologia applicata (ore 60): immunologia e tecniche immunochimiche. . . . . . . . . . . . . ore 60 Biochimica clinica ed applicata (ore 300): enzimologia clinica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 biochimica endocrinologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 biochimica ematologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 chimica clinica II con esercitazioni. . . . . . . . . . . . . ore 120 Area elettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 4° Anno: Biochimica clinica ed applicata (ore 270): profili biochimici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 90 analisi farmacologiche e tossicologiche. . . . . . . . . . . . ore 90 chimica clinica comparata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 90 Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130): l'automazione e l'informatica in chimica clinica . . . . . . . ore 50 tecnologie biochimiche e chimiche emergenti. . . . . . . . . . ore 40 elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza. . . . ore 20 organizzazione dei laboratori e autoinazione . . . . . . . . . ore 20 Area elettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 Art. 79. - Durante il terzo e quarto anno di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti laboratori: laboratorio analisi ospedale - Camerino; laboratorio analisi ospedale Umberto I - Ancona; medicina nucleare ospedale provinciale - Macerata. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 80. - Coloro i quali risultino iscritti alla scuola di specializzazione in analisi chimico-cliniche e microbiologia al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, hanno diritto a seguire l'ordinamento di cui al precedente statuto fino al completamento del corso di studi.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1987

Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 253

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