DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1114
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli 144, 145 e 146, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.
Art. 2
Gli articoli 147 e 148 relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi.
Art. 3
Gli articoli da 157 a 165, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.
Art. 4
Gli articoli 174, 175 e 176, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.
Art. 5
Gli articoli 177, 178 e 179, relativi alla scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione, sono soppressi.
Art. 6
Gli articoli da 209 a 213, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.
Art. 7
L'art. 236, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, e' soppresso.
Art. 8
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