DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1114

Type DPR
Publication 1986-10-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli 144, 145 e 146, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli 147 e 148 relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli da 157 a 165, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli 174, 175 e 176, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.

Art. 5

Gli articoli 177, 178 e 179, relativi alla scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione, sono soppressi.

Art. 6

Gli articoli da 209 a 213, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.

Art. 7

L'art. 236, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, e' soppresso.

Art. 8

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