DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 1118
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068; Visto l'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 130, con il quale sono stati apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1981, n. 313, con il quale e' stato fissato il limite massimo degli onorari spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco di societa' commerciali nella misura di lire dieci milioni; Ritenuta l'opportunita' di aumentare il predetto limite a lire ventimilioni; Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi; Decreta: Ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 130, il limite massimo degli onorari spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle societa' commerciali e' fissato in L. 20.000.000.
COSSIGA
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
ZANONE, Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 11
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.