DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1119

Type DPR
Publication 1986-10-04
Ultimo aggiornamento 1987-06-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli da 499 a 501, relativi alla prima scuola di specializzazione in "chirurgia dell'apparato digerente" che muta denominazione in "chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica", sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli da 506 a 508, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli da 523 a 527, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia prima e seconda, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli da 528 a 530, relativi alla prima scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.

Art. 5

Art. 5 ; Gli articoli da 542 a 545, relativi alla prima scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi.

Art. 6

Gli articoli da 546 a 548, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.

Art. 7

Gli articoli da 555 a 558, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi.

Art. 8

Gli articoli da 563 a 566, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.

Art. 9

Gli articoli da 567 a 568, relativi alla scuola di specializzazione in medicina tropicale, sono soppressi.

Art. 10

L'articolo 592, relativo alla seconda scuola di specializzazione in cardiologia, e' soppresso.

Art. 11

Gli articoli da 599 a 603, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi.

Art. 12

Gli articoli da 604 a 607, relativi alla scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio, sono soppressi.

Art. 13

Gli articoli da 608 a 612, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in endocrinologia che muta denominazione in "endocrinologia e malattie del ricambio", sono soppressi.

Art. 14

Gli articoli da 638 a 645, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi.

Art. 15

Negli articoli 660 e 662 la parte relativa alla prima scuola di specializzazione in chirurgia toracica e' soppressa.

Art. 16

Gli articoli da 685 a 692, relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi che muta denominazione in "prima scuola di specializzazione in patologia clinica", sono soppressi.

Art. 17

Gli articoli da 718 a 724, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi.

Art. 18

Gli articoli da 725 a 733, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in microbiologia che muta denominazione in "microbiologia e virologia", sono soppressi.

Art. 19

Negli articoli 734 e 736 la parte relativa alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare e' soppressa.

Art. 20

Gli articoli da 739 a 743, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Art. 21

Gli articoli da 744 a 746, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che muta denominazione in "cardiochirurgia", sono soppressi.

Art. 22

Gli articoli da 747 a 752, relativi alla scuola di specializzazione in genetica medica, sono soppressi.

Art. 23

Gli articoli da 753 a 756, relativi alla scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia che muta denominazione in "geriatria", sono soppressi.

Art. 24

Gli articoli da 769 a 773, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva che muta denominazione in "chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica", sono soppressi.

Art. 25

Gli articoli da 774 a 776, relativi alla seconda scuola di specializzazione in "chirurgia dell'apparato digerente" che muta denominazione in "chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica", sono soppressi.

Art. 26

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