DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1986, n. 1120
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 984, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
L'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, e' soppresso.
Art. 2
L'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), e' soppresso.
Art. 3
Gli articoli da 117 a 120, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.
Art. 4
Gli articoli da 127 a 129, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.
Art. 5
Gli articoli da 145 a 148, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.
Art. 6
Gli articoli da 155 a 158, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.
Art. 7
Gli articoli da 161 a 163, relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattia del ricambio, sono soppressi.
Art. 8
Gli articoli 168 e 169, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.
Art. 9
Gli articoli da 170 a 174, relativi alla scuola di specializzazione in audiologia, sono soppressi.
Art. 10
Gli articoli da 185 a 193, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi.
Art. 11
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