DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1986, n. 1131

Type DPR
Publication 1986-12-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli da 226 a 228, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli 262 e 263, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli da 264 a 266, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli da 279 a 283, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi.

Art. 5

Gli articoli da 325 a 335, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi.

Art. 6

Gli articoli da 342 a 351, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi.

Art. 7

Gli articoli da 352 a 362, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.

Art. 8

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