DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1986, n. 1131
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli da 226 a 228, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi.
Art. 2
Gli articoli 262 e 263, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.
Art. 3
Gli articoli da 264 a 266, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.
Art. 4
Gli articoli da 279 a 283, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi.
Art. 5
Gli articoli da 325 a 335, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi.
Art. 6
Gli articoli da 342 a 351, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi.
Art. 7
Gli articoli da 352 a 362, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.
Art. 8
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