DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 567

Type DPR
Publication 1987-09-28
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, e' stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della citata legge-quadro, relativo al triennio 1985-87;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il comparto del personale delle Universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 9 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CISAS, USPPI, le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ed il CISAPUNI;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A il seguente decreto:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987.

2.Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1985 e quelli economici dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3.Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.

AVVERTENZE: Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 "Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93" (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986): "Art. 9 (Comparto del personale delle Universita'). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle Universita' comprende: il personale delle Universita' e delle istituzioni universitarie; il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime". La legge 29 marzo 1983, n. 93, sopracitata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, e' stata modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Nota all'art. 1, comma 3: Il testo del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987. Il testo della legge 29 gennaio 1986, n. 23, sopracitata, recante "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1986.

Capo II NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 2

Accordi decentrati

2.Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra le diverse universita'.

Nota all'art. 2, comma 1: Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1985-87" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1986.

Art. 3

Titolari del potere di negoziazione decentrata

2.Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

Art. 4

Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata

1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole universita' o istituzione di cui all'art. 2.

2.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.

3.Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.

4.Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni.

Art. 5

Procedure

1.Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.

2.Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.

3.Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Capo III ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 6

Orario di lavoro

2.Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario, anche notturne.

3.Il rispetto degli orari di lavoro, come stabiliti dall'accordo, deve essere accertato mediante controlli obiettivi, anche di tipo automatico.

4.Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole Universita', saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze delle strutture.

5.Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario dei servizi, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

7.Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e quarantotto massime settimanali.

Nota all'art. 6, comma 1: Gli estremi della legge 29 marzo 1986, n. 23, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3.

Art. 7

Orario flessibile

1.In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attivita' svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare anche sui rapporti con altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti.

2.L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge.

3.L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

4.Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario, in caso di orario frazionato, non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.

5.In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6, dell'art. 6, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile o frazionato.

6.Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attivita', anche al di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore puo' chiedere il recupero delle ore eccedenti.

7.Tale recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.

Art. 8

Turnazioni

1.Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attivita' particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata su due o piu' turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Nota all'art. 8, comma 1: Gli estremi della legge 29 marzo 1986, n. 23, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3. Il testo del relativo art. 2 e' il seguente: "Art. 2 (Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro). - In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93".

Art. 9

Permessi e ritardi - Recuperi

1.Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.

2.Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3.I permessi complessivamente non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.

4.Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.

5.Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6.Le ore di recupero devono essere effettuate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio, ovvero per turni.

Art. 10

Visite mediche di controllo

1.Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento, con gli oneri a carico dei bilanci delle singole universita'. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.

Art. 11

Profili professionali

1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' istituita una commissione nazionale paritetica composta da rappresentanti del Ministero competente, del Ministero del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle autonomie universitarie e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, per lo studio delle questioni generali e metodologiche relative all'organizzazione del lavoro e per l'individuazione e descrizione dei profili professionali, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.

2.I lavori della predetta commissione dovranno concludersi con apposita articolata proposizione da prendere in esame in sede di trattative per il rinnovo contrattuale per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3.Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile e' istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.

5.In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengono all'ottava qualifica funzionale.

6.Sono altresi' inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1› settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.

7.Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea.

Nota all'art. 11, comma 2: Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 1, comma 3: "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rapresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".

Art. 12

Santo Patrono

1.La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Capo IV RELAZIONI SINDACALI

Art. 13

Informazione

2.Saranno altresi' attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definiti ulteriori articolazioni in materia di informazione.

3.I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.

4.Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalita' tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuita' dell'azione amministrativa.

Nota all'art. 13, comma 1: Si trascrive il testo degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 2, comma 1: "Art. 18 (Informazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuita' dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione - evidenziando le specificazioni piu' adeguate agli obiettivi da conseguire - alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro. 2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza. 3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati". "Art. 20 (Diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica). - 1. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualita' del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive. 2. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 3. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in caso di contestazione, di conoscere le qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. Eventuali problemi in ordine all'applicazione di tale norma saranno oggetto di verifica ai diversi livelli contrattuali per gli opportuni adeguamenti. 4. Sara' data attuazione all'art. 27, punto 9, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla pianificazione delle risorse per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornendo alle confederazioni sindacali le relative informazioni".

Art. 14

Attivita' culturali ricreative ed assistenziali

1.Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole Universita' o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori.

Art. 15

Assemblea

1.Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2.Le modalita' necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali.

Art. 16

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1.Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 17

Pari opportunita'

1.Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto delle Universita' saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

2.Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Art. 18

Aspettative e permessi sindacali

1.In attesa della nuova definizione della disciplina della aspettativa e permessi sindacali, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la determinazione delle aspettative sindacali, nonche' dei permessi retribuiti, resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2.Sono confermate le aspettative e gli esoneri dal servizio derivanti dal cumulo annuale dei permessi sindacali di cui al comma 1, concessi rispettivamente ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed in applicazione dell'art. 47 della stessa legge n. 249/1968 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Note all'art. 18, comma 1: - Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 1, comma 1: "Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art 7. La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10". - Si trascrive il testo dell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980: "Art. 96 (Aspettative sindacali). - Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti di cui al presente titolo che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali interessate". Note all'art. 18, comma 2: - Si trascrive il testo degli articoli 45, 46 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali" (Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1968, n. 83): "Art. 45. - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate". "Art. 46. - Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse la indennita' per rimborso spese. I perodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale". "Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti". - Il testo dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, recante "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato" (Gazzetta Ufficiale n. 325 del 21 novembre 1978), e' il seguente: "Art. 8. - Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore. I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".

Art. 19

Patronato sindacale

1.I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

2.Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Nota all'art. 19, comma 2: Il D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, concernente "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 29 agosto 1947.

Capo V TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 20

Stipendio

1.Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati: Dal 1› gennaio Dal 1› gennaio Dal 1› gennaio 1986 1987 1988 Livello (compreso quello (compresi quelli dell'anno 1986) degli anni 1986 e 1987) I . . . . . 150.000 325.000 500.000 II. . . . . 240.000 520.000 800.000 III . . . . 270.000 585.000 900.000 IV. . . . . 390.000 845.000 1.300.000 V . . . . . 420.000 910.000 1.400.000 VI. . . . . 450.000 975.000 1.500.000 VII . . . . 630.000 1.365.000 2.100.000 VIII. . . . 810.000 1.755.000 2.700.000

2.Pertanto, a decorrere dal 1› gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono cosi' modificati: Livello I: L. 3.800.000; Livello II: L. 4.400.000; Livello III: L. 4.800.000; Livello IV: L. 5.800.000; Livello V: L. 6.500.000; Livello VI: L. 7.200.000; Livello VII: L. 8.500.000; Livello VIII: L. 10.400.000.

3.Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e' fissato in L. 13.900.000.

4.Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche e' fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1› gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale e' determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianita' nella qualifica di provenienza.

5.Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, e' attribuita, in ragione d'anno, una indennita' pari rispettivamente a lire ottocentomila, tremilioni e quattro milioni annue.

6.Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari e' inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale.

7.Ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compete, a decorrere dal 1› gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono determinati in L. 943.500 dal 1› gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1› gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1› gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.

8.Per il periodo dal 1› gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163), e' attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1› gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1› gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1› novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito.

9.Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e' attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti.

10.I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1› gennaio 1986 e dal 1› gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

Nota all'art. 20, comma 2: I valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, concernente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Universita' e di analoghe istituzioni" (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984), erano i seguenti: prima qualifica funzionale . . . . . . . L. 3.300.000 seconda qualifica funzionale . . . . . . " 3.600.000 terza qualifica funzionale . . . . . . . " 3.900.000 quarta qualifica funzionale . . . . . . . " 4.500.000 quinta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.100.000 sesta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.700.000 settima qualifica funzionale . . . . . . " 6.400.000 ottava qualifica funzionale . . . . . . . " 7.700.000 Il testo integrale del predetto art. 2 e' riportato alla nota all'art. 21. Note all'art. 20, comma 7: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, concernente "Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologi e Vesuviano" (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981): "Art. 5. - A decorrere dal 1› febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni e' fissato in L. 5.940.000. Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1. Per la valutazione dell'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni. Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1› febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4". - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 1984, n. 571, i cui estremi sono riportati in nota al comma 2 del presente articolo: "Art. 4. - A decorrere dal 1› gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500. Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio. Con la stessa decorrenza del 1› gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo". Note all'art. 20, comma 8: - Si trascrive il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, concernente "Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano" (Gazzetta Ufficiale - suppl. ord. - n. 105 del 17 aprile 1982): "Art. 39 (Trattamento economico e incompatibilita'). - Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi. Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilita' dei professori universitari a tempo pieno. Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianita' maturata nel ruolo di provenienza. Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilita' previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia. Il personale di cui al presente articolo e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e' riportato in nota al comma 7 del presente articolo. - Gli estremi del D.L. 2 marzo 1987, n. 57 e della legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3. Nota all'art. 20, comma 9: Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, i cui estremi sono riportati in nota al precedente comma 8: "In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti articoli 17 e 36". Nota all'art. 20, comma 10: Il decreto del Presidente della Repubblica 1› gennaio 1987, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957). Si trascrive l'art. 82 del predetto testo unico: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".

Art. 21

Retribuzione individuale di anzianita'

1.Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. Costituisce, altresi', retribuzione individuale di anzianita' il beneficio convenzionale in godimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto medesimo.

2.In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

3.Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4.Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.

5.Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Nota all'art. 21, commi 1 e 2: Si trascrivono gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 20, comma 2: "Art. 2. - A decorrere dal 1› gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali: prima qualifica funzionale . . . . . . . L. 3.300.000 seconda qualifica funzionale . . . . . . " 3.600.000 terza qualifica funzionale . . . . . . . " 3.900.000 quarta qualifica funzionale . . . . . . . " 4.500.000 quinta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.100.000 sesta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.700.000 settima qualifica funzionale . . . . . . " 6.400.000 ottava qualifica funzionale . . . . . . . " 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno, e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure: Livelli Classi Scatti 1 L. 192.000 L. 120.900 2 " 216.000 " 133.200 3 " 252.000 " 147.900 4 " 272.000 " 166.900 5 " 305.280 " 188.556 6 " 345.600 " 211.620 7 " 403.200 " 240.640 8 " 475.200 " 287.540 La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente e' effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e termporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in L. 475.200 dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270. Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 1› febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime. Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, e' attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia gia' maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianita' nella qualifica". "Art. 3. - A decorrere dal 1› gennaio 1983, al personale paramedico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compreso quello assunto dopo il 1› febbraio 1981, compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.700.000, aumentato di L. 345.600. La progressione economica si articola in otto classi biennali di stipendio di importo fisso, in ragione d'anno, pari ciascuna a L. 373.248 e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso, in ragione d'anno di L. 225.790. In aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, al personale di cui al comma precedente che abbia gia' maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianita' nella qualifica e' attribuito il beneficio convenzionale di L. 345.600 previsto dal quarto comma del precedente art. 2 per il personale della sesta qualifica funzionale".

Art. 22

Lavoro straordinario

1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed e' consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

2.Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire nel mese successivo con modalita' che tengano conto delle organizzazione ed esigenze delle amministrazioni.

4.La maggiorazione di cui sopra e' pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

5.In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazione straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.

6.Compensi unitari in vigore piu' elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.

Art. 23

Indennita' di incentivazione e funzionalita'

1.E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno.

2.L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure: Livelli 1987 1988 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000 450.000 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 525.000 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000 600.000 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.000 670.000 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000 750.000 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660.000 950.000 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840.000 1.200.000 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000 1.500.000

3.Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonche' agli incaricati esterni, l'indennita' di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987.

Art. 24

Indennita' di turno

1.A decorrere dal 1› novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi.

Art. 25

Indennita' di servizio meccanografico

1.Con decorrenza dal 1› novembre 1987 al personale che sia adibito, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza.

Art. 26

Indennita' di maneggio valori

1.Dal 1› novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa, che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennita' mensile di lire ventiquattromila.

Art. 27

Indennita' di servizio notturno e festivo

1.Con decorrenza dal 1› novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a lire millecinquecento.

2.Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

Art. 28

Fondo di incentivazione

1.In attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in ciascuna Universita' o istituzione universitaria e' costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attivita' di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna Universita' nonche', dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite.

2.I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata.

3.Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti.

4.I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi.

5.Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.

6.Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato, nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto.

7.Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici.

8.Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' degli atenei.

Nota all'art. 28, comma 1: Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 2, comma 1: "Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto. 2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza".

Art. 29

Passaggi di qualifica

1.Nei passaggi a qualifica di livello superiore, conseguiti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data.

Art. 30

Trattamento di quiescenza

1.Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' o di servizio, ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1› gennaio 1987 e 1› gennaio 1988, con decorrenza dalla date medesime.

Art. 31

Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale

1.Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2.Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3.Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4.Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

Nota all'art. 31, comma 3: L'art. 2 della legge 27 maggio 1952, n. 324, concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza" (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 5 giugno 1959), reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.

Art. 32

Acconti

1.Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i ratei di classe o scatti in maturazione al 31 dicembre 1986, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nota all'art. 32: Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 18, comma 1: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

Art. 33

Mobilita' verticale

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