DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 567
Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, e' stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della citata legge-quadro, relativo al triennio 1985-87;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il comparto del personale delle Universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 9 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CISAS, USPPI, le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ed il CISAPUNI;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A il seguente decreto:
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2.Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1985 e quelli economici dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3.Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.
AVVERTENZE: Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 "Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93" (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986): "Art. 9 (Comparto del personale delle Universita'). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle Universita' comprende: il personale delle Universita' e delle istituzioni universitarie; il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime". La legge 29 marzo 1983, n. 93, sopracitata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, e' stata modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Nota all'art. 1, comma 3: Il testo del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987. Il testo della legge 29 gennaio 1986, n. 23, sopracitata, recante "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1986.
Capo II NEGOZIAZIONE DECENTRATA
Art. 2
Accordi decentrati
2.Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra le diverse universita'.
Nota all'art. 2, comma 1: Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1985-87" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1986.
Art. 3
Titolari del potere di negoziazione decentrata
2.Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato.
Art. 4
Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata
1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole universita' o istituzione di cui all'art. 2.
2.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.
3.Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.
4.Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni.
Art. 5
Procedure
1.Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.
2.Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.
3.Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
Capo III ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 6
Orario di lavoro
2.Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario, anche notturne.
3.Il rispetto degli orari di lavoro, come stabiliti dall'accordo, deve essere accertato mediante controlli obiettivi, anche di tipo automatico.
4.Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole Universita', saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze delle strutture.
5.Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario dei servizi, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
7.Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e quarantotto massime settimanali.
Nota all'art. 6, comma 1: Gli estremi della legge 29 marzo 1986, n. 23, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3.
Art. 7
Orario flessibile
1.In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attivita' svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare anche sui rapporti con altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti.
2.L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge.
3.L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.
4.Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario, in caso di orario frazionato, non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.
5.In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6, dell'art. 6, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile o frazionato.
6.Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attivita', anche al di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore puo' chiedere il recupero delle ore eccedenti.
7.Tale recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.
Art. 8
Turnazioni
1.Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attivita' particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata su due o piu' turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.
Nota all'art. 8, comma 1: Gli estremi della legge 29 marzo 1986, n. 23, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3. Il testo del relativo art. 2 e' il seguente: "Art. 2 (Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro). - In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93".
Art. 9
Permessi e ritardi - Recuperi
1.Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.
2.Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3.I permessi complessivamente non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.
4.Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.
5.Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6.Le ore di recupero devono essere effettuate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio, ovvero per turni.
Art. 10
Visite mediche di controllo
1.Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento, con gli oneri a carico dei bilanci delle singole universita'. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.
Art. 11
Profili professionali
1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' istituita una commissione nazionale paritetica composta da rappresentanti del Ministero competente, del Ministero del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle autonomie universitarie e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, per lo studio delle questioni generali e metodologiche relative all'organizzazione del lavoro e per l'individuazione e descrizione dei profili professionali, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.
2.I lavori della predetta commissione dovranno concludersi con apposita articolata proposizione da prendere in esame in sede di trattative per il rinnovo contrattuale per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
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