DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 568
Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987 Presidenza, registro n. 11, foglio n. 9), con il quale l'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, e' stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni, valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n.
93;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72, concernente l'adeguamento provvisorio della disciplina dei dirigenti del parastato a quello dei dirigenti delle amministrazioni statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ed all'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 7 e le Confederazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A., C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.S.A.L., U.S.P.P.I., C.O.F.E.D.I.R. e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'A.N.P.R.I.-E.P.R. (per quest'ultima con riserva dell'esito finale del giudizio pendente);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini dell'approvazione della citata ipotesi di accordo nonche' del recepimento e dell'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A il seguente decreto:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, il cui trattamento e', in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie.
2.Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1› gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3.Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZE: Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986), sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: "1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente: dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.); dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.); dall'Istituto italiano di medicina sociale; dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; dalle stazioni sperimentali per l'industria". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972) disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - La legge n. 72/1985 (Testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985) reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato". All'art. 2 estende ai dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, la disciplina del trattamento economico e le norme concernenti lo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, comprese le norme di accesso alla dirigenza.
Art. 2
Norme di garanzia per l'applicazione del contratto
1.La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto e' assicurata dal Dipartimento della funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2.Nello svolgimento dei suddetti compiti il Dipartimento della funzione pubblica fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
|tib;10;12 Nota all'art. 2, comma 1: La legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego, Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983) all'art. 27 detta norme per l'istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica. Il primo comma prevede tra le altre competenze del Dipartimento: (Omissis) 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; (Omissis) 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi. Nota all'art. 2, comma 2: Il testo dell'art. 21, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986) e' il seguente (per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, si veda nelle note all'art. 3): "1. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' stabilito quanto segue: a ) Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto. Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovra' essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potra' fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali e' attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi".
Titolo II ACCORDI DECENTRATI
Art. 3
Livelli di contrattazione
1.Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unita' organica complessa.
Note all'art. 3: - L'art. 14 della legge n. 93/1983 disciplina gli accordi decentrati, il testo del primo comma e' il seguente: "Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 detta "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87".
Art. 4
Materie
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