DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 568
Entrata in vigore del decreto: 12/02/1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987 Presidenza, registro n. 11, foglio n. 9), con il quale l'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, e' stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni, valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n.
93;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72, concernente l'adeguamento provvisorio della disciplina dei dirigenti del parastato a quello dei dirigenti delle amministrazioni statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ed all'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 8 settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 7 e le Confederazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A., C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.S.A.L., U.S.P.P.I., C.O.F.E.D.I.R. e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'A.N.P.R.I.-E.P.R. (per quest'ultima con riserva dell'esito finale del giudizio pendente);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini dell'approvazione della citata ipotesi di accordo nonche' del recepimento e dell'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A il seguente decreto:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, il cui trattamento e', in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie.
2.Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1› gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3.Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZE: Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986), sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: "1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente: dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.); dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.); dall'Istituto italiano di medicina sociale; dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; dalle stazioni sperimentali per l'industria". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972) disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - La legge n. 72/1985 (Testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985) reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato". All'art. 2 estende ai dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, la disciplina del trattamento economico e le norme concernenti lo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, comprese le norme di accesso alla dirigenza.
Art. 2
Norme di garanzia per l'applicazione del contratto
1.La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto e' assicurata dal Dipartimento della funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2.Nello svolgimento dei suddetti compiti il Dipartimento della funzione pubblica fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
|tib;10;12 Nota all'art. 2, comma 1: La legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego, Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983) all'art. 27 detta norme per l'istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica. Il primo comma prevede tra le altre competenze del Dipartimento: (Omissis) 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; (Omissis) 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi. Nota all'art. 2, comma 2: Il testo dell'art. 21, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986) e' il seguente (per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, si veda nelle note all'art. 3): "1. In attuazione della previsione contenuta nell'art. 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' stabilito quanto segue: a ) Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto. Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovra' essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potra' fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali e' attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi".
Titolo II ACCORDI DECENTRATI
Art. 3
Livelli di contrattazione
1.Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unita' organica complessa.
Note all'art. 3: - L'art. 14 della legge n. 93/1983 disciplina gli accordi decentrati, il testo del primo comma e' il seguente: "Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 detta "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87".
Art. 4
Materie
1.La contrattazione decentrata a livello nazionale e' effettuata per enti, istituti o gruppi di enti e/o istituti. Essa e' volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b): a - 1) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali; 2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche; 3) proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo; 4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale; 5) proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato; 6) definizione delle modalita' di attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 7) criteri per l'attuazione del sistema d'incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; 8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca; 9) individuazione delle attivita' soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12; 10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto; criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione; 11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilita' del personale; 12) criteri per l'attribuzione delle indennita'; b - 1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarita' delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttivita' a norma dell'art. 47 del presente decreto, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificita' del comparto e definizione delle modalita' per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attivita' di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantita' e delle modalita' generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro; 2) criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali gia' previsti dalla vigente normativa; 3) criteri per la organizzazione dei gruppi di lavoro.
3.Per gli enti o istituti con strutture regionali o interregionali, la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento di personale in servizio e criteri per la mobilita' provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonche' le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente a livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.
Nota all'art. 4: - Si trascrive l'art. 9 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970). "Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica). - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita' fisica".
Art. 5
Soggetti titolari
1.La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale e' composta dal dirigente titolare dell'unita' organica, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente o istituto, e da una rappresentanza di titolari degli uffici interessati.
Art. 6
Procedure
1.Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui all'art. 5, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto, che dovra' concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.
2.Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione degli organi competenti degli enti o istituti. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente o dei dirigenti delle singole strutture competenti per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito ai predetti organi dell'ente o istituto, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.
3.Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia e' subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.
4.Gli accordi decentrati a livello nazionale e locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Titolo III ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 7
Orario di lavoro
1.La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, e' fissata in 36 ore effettive, dal 31 dicembre 1987.
Art. 8
Organizzazione del lavoro
1.Gli enti o istituti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttivita' ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.
2.L'organizzazione del lavoro negli enti ed istituti pubblici di ricerca potra' adeguarsi in funzione dei programmi di ricerca.
4.L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalita' di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sara' oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilita' con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.
Art. 9
Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro
1.La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalita' di articolazione sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro di ricerca per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti o istituti.
2.Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, gli accordi decentrati, cui e' demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.
3.L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalita' delle strutture.
4.La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e puo' essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.
5.L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.
6.L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente e' tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.
7.L'orario di lavoro e' documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che assicurino una piena ed oggettiva conformita' fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivita' lavorativa per il tempo prescritto.
8.Modalita' diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non piu' di dieci unita' lavorative dello stesso ente.
9.Per i periodi di attivita' svolti al di fuori dei luoghi di lavoro si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilita' della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.
10.Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Nota all'art. 9, comma 10: L'art. 22 della legge n. 93/1983 detta "Principi in tema di responsabilita', procedure e sanzioni disciplinari".
Art. 10
Orario flessibile
1.L'orario di lavoro ordinario puo' essere articolato su sei o cinque giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio.
2.Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, puo' essere introdotta una flessibilita'.
3.In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.
4.Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonche' il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno cinque giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.
5.Le relative modalita' di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.
Art. 11
Permessi e ritardi
1.I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
2.Le modalita' di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.
3.I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalita' indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.
4.Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.
Art. 12
Turni di lavoro
1.Per le esigenze di funzionalita' degli enti ed istituti ed al fine di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessita' oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attivita' di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenza fissa previste da norme di legge o regolamentari, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2.I turni, eccettuati quelli festivi per le attivita' necessitate non a ciclo continuo, che comportino in ogni caso il riposo compensativo, sono caratterizzate dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalita' del personale.
3.I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. Il numero dei turni pomeridiani non potra' superare nel mese la meta' delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attivita' a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.
4.I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12, quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.
5.Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.
6.Gli enti ed istituti provvederanno a disciplinare l'accordo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.
Art. 13
Prestazioni di lavoro straordinario
1.Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.
2.I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantita' sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attivita' di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.
3.In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata puo' disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unita' strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.
4.La prestazione di lavoro straordinario e' in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il piu' efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
5.La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilira' i criteri per l'assegnazione alle singole unita' territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiari delle situazioni locali e funzionali.
6.Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere complessivamente in ciascun ente il monte ore riferito all'anno pari a 100 ore annue per il numero dei dipendenti.
7.Il limite massimo individuale di lavoro straordinario e' fissato in 250 ore annue.
8.Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.
Nota all'art. 13, comma 2: Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e' il seguente: "Art. 9 (Lavoro straordinario). - 1. Nel contesto delle nuove regole di flessibilita': lo straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione; nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario e' insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilita', al lavoro a tempo parziale e/o a termine; nei casi in cui lo straordinario e' comunque elemento indispensabile, si effettuera' tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo. 2. I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per costatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilita', tempo parziale, restituzione in tempo libero). 3. Sono fatte salve le attivita' di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali".
Titolo IV QUALIFICHE FUNZIONALI - PROFILI PROFESSIONALI INQUADRAMENTO - MOBILITA' E RECLUTAMENTO
Art. 14
Qualifiche
1.Gli enti e le istituzioni di ricerca e sperimentazione, quali individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fanno riferimento per l'applicazione del presente decreto, alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.
3.L'articolazione del profilo di ricercatore nelle due fasce differenziate di professionalita' di cui sopra assorbe e quindi esclude l'applicazione degli istituti contrattuali contenuti nel terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, attribuibili al personale appartenente alla prima qualifica del ruolo tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, per la posizione iniziale.
4.Il contingente del profilo di ricercatore non potra' superare complessivamente l'80 per cento della dotazione organica della X qualifica funzionale; le dotazioni della seconda e prima fascia differenziata di professionalita' non potranno superare, rispettivamente, il 32 per cento e il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva della qualifica funzionale.
5.Ai fini dell'applicazione dei principi normativi di omogeneita' di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93, una apposita commissione mista con rappresentanze di parte pubblica e sindacale nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, procedera' ad individuare compiutamente i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2, in relazione alla organizzazione del lavoro nella specifica realta' nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca, anche con riferimento alla IX e X qualifica funzionale.
6.Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica e' prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali e' prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni.
7.Le articolate proposizioni della commissione in ordine alla collocazione dei profili professionali del personale di tutti gli enti ed istituzioni del comparto nelle qualifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, cosi' come sopra modificato, saranno definte con le procedure degli accordi sindacali.
Note all'art. 14, comma 1: - Per il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 si veda nelle note all'art. 1, comma 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1987) concerne l'approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonche' ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilita' delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica. Nota all'art. 14, comma 2: Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda la precedente nota. Nota all'art. 14, comma 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983), reca "Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Al terzo e quarto comma dell'art. 12 dispone: "Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed alla qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari previsti al compimento del 6›, 12›, 18›, 24› anno, secondo la progressione di cui al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari, rispettivamente, a L. 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di quella successiva. Per gli enti di ricerca le maggiorazioni di cui al precedente comma possono essere rispettivamente anticipate fino ad un massimo di cinque anni non riassorbibili per i collaboratori tecnico-professionali che si sottopongano a giudizio di valutazione che accerti il merito della produzione scientifico-tecnica realizzata dal collaboratore tecnico professionale, nel limite del 15% dei relativi posti". - Si trascrive il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 14 giugno 1976): "Art. 29. (Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza). - Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento e' corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari al 5% dello stipendio spettante. Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari". Note all'art. 14, comma 5: - I principi normativi di omogeneita' dettati agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge-quadro n. 93/1983 sul pubblico impiego, afferiscono alla classificazione del personale del pubblico impiego per qualifiche funzionali e profili professionali (articoli 17 e 18), agli istituti della mobilita' (art. 19), procedure di reclutamento (art. 20), formazione e aggiornamento del personale (art. 21). - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note. Nota all'art. 14, comma 7: Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.
Art. 15
Primo inquadramento
1.Al personale degli enti ed istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento derivante dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.
2.Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti vincitore del concorso per titoli e/o esami bandito o da bandire ivi previsto puo' essere attribuita esclusivamente la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza e solo nell'ipotesi che le mansioni esercitate corrispondano ad un profilo professionale della qualifica superiore come innanzi individuata.
3.Analogamente, per il personale degli enti il cui ordinamento e' disciplinato in coformita' della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene applicato l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, in alternativa e sempre che non abbia gia' trovato completa applicazione l'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.Il personale appartenente alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza 1› gennaio 1986 se rivestiva le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo, o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1› gennaio 1987 se rivestiva qualifiche inferiori della predetta categoria. Viene altresi' inquadrato alla IX qualifica funzionale il personale degli enti di ricerca con qualifica di collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali, funzioni vicarie di dirigente per almeno cinque anni, o funzioni di direttore amministrativo di istituto. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente comma, l'individuazione dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.
5.((Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data non anteriore al 1 gennaio 1987,)) i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi.
6.Saranno altresi' inquadrati nella IX qualifica i direttori di VIII qualifica appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno 5 anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale della ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla qualifica funzionale IX.
7.Sara' inquadrato nella IX qualifica funzionale il personale degli enti in atto disciplinati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, gia' appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.
8.Il personale appartenente alla X qualifica o specificamente alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale sara' inquadrato su domanda degli interessati nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attivita' di ricerca, ovvero nel profilo di collaboratore professionale degli enti di ricerca.
10.Il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica del ruolo professionale di cui all'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' il personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso di diploma di laurea in materia tecnico-scientifica, assegnato definitivamente al nominato Istituto, e' inquadrato o reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente decreto.
11.Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sara' inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverra' con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto e' tenuto ad adottare.
12.Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro provvedera' ad individuare le posizioni di lavoro della qualifica VII da ascrivere al profilo specialista tecnico enti di ricerca dell'VIII qualifica funzionale.
Art. 16
Mobilita'
1.L'attivazione di processi di mobilita' del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.
2.Gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 si impegnano ad adottare appositi regolamenti al fine di favorire l'applicazione di appropriati strumenti che consentano la realizzazione della mobilita' del personale del profilo di ricercatore fra gli enti stessi e fra essi e l'Universita'.
Nota all'art. 16, comma 1: Il testo dell'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e' il seguente: "6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito".
Art. 17
Assunzioni
1.I concorsi vengono banditi per profili professionali.
2.I concorsi gia' deliberati dagli enti all'atto della data di sottoscrizione dell'accordo continuano ad essere disciplinati dalle norme in atto alla suddetta data.
Art. 18
Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche
1.In attesa di omogeneizzare la collocazione dei profili professionali, gli accessi alle singole qualifiche sono regolati dalle norme degli ordinamenti di provenienza del personale interessato.
Art. 19
Modalita' di assunzione
1.Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti o istituti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o istituti o per gruppi di enti, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.
Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 20
Stipendi
1.I valori stipendiali dei livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue: Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000 I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento.
2.Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale e' cosi' articolato: (migliaia di lire) Anni Stipendio base Maggiorazioni Totale - - - - 0 13.000 - 13.000 6 13.000 1.910 14.910 12 13.000 4.040 17.040 18 13.000 8.300 21.300 24 13.000 12.560 25.560
3.Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente e' pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42 per cento.
4.Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento.
5.Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, e' riconosciuta la speciale indennita' aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilita'.
6.Relativamente al profilo professionale "Specialista tecnico degli enti di ricerca" previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, il contingente e' elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed e' richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non piu' del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalita' analoghe a quelle previste dallo stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, confermate per l'accesso al suindicato profilo, puo' essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianita'.
Nota all'art. 20, comma 3: Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 si veda la nota all'art. 14, comma 3. Nota all'art. 20, comma 6: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 e' il seguente: "Art. 9. (Specialisti tecnici degli enti di ricerca). - In relazione alle particolari esigenze funzionali e finalita' istituzionali degli enti di ricerca e' previsto, quale livello differenziato nell'ambito della qualifica di assistente tecnico professionale, la posizione di specialista tecnico ER, caratterizzato dal profilo professionale di cui all'allegato 1, per un numero di posti pari al 15% dell'organico degli assistenti tecnico-professionali. Il suddetto livello differenziato e' conferito agli assistenti tecnico-professionali, con anzianita' di servizio nella qualifica di almeno otto anni, mediante concorso per titoli riferiti alle particolari professionalita' e branche di specializzazione ricorrenti presso i singoli enti". - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.
Art. 21
Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalita' relativi al profilo di "Ricercatore"
1.A decorrere dal 1› giugno 1988, lo stipendio base degli appartenti alle due fasce differenziate di professionalita' del profilo di ricercatore e' cosi' determinato: seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000; prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.
2.Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianita'; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.
Art. 22
Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore
1.L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella X qualifica.
2.L'inquadramento alla seconda e prima fascia e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi.
Art. 23
Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita'.
1.Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanita' e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneita' espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita', e' attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalita' del profilo di ricercatore. La nuova normativa trovera' recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.
2.I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1› gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 e' corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni.
Art. 24
Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico
1.Gli enti e le istituzioni del comparto, cui con il presente decreto di estende o si conferma il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2 dell'art. 14, in attesa del completamento della procedura indicata nel comma 4 del citato art. 14, possono, per intanto, con delibera dell'organo competente, attribuire, salvo conguaglio, trattamenti economici temporanei con riferimento ai livelli retributivi preesistenti.
2.Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto, entro il temine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, gli enti e gli istituti provvederanno ad individuare i profili da ascrivere alle diverse qualifiche attribuendo, in via temporanea e salvo conguaglio, il relativo trattamento economico. Le deliberazioni degli enti ed istituti sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica.
3.Il trattamento economico del personale assunto ex art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' rivalutato in rapporto ai miglioramenti economici previsti dal presente accordo.
Nota all'art. 24, comma 1: Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1. Nota all'art. 24, comma 3: Il testo del primo comma dell'art. 36 della legge n. 70/1975 e' il seguente: "Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facolta' di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni".
Art. 25
Retribuzione individuale di anzianita'
1.Il valore su classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto, maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dagli accordi di lavoro di provenienza e ai valori percentuali delle classi e scatti in corso di maturazione alla stessa data.
2.In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto medesimo.
3.Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4.Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete su rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
5.Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.
6.La disciplina di cui ai commi precedenti non trova applicazione laddove siano previste progressioni economiche per classi stipendiali.
Nota all'art. 25, comma 2: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 all'art. 12 disciplina il sistema retributivo; se ne trascrivono i primi due commi: "Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato 2. Nella stessa tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica professionale della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle qualifiche dirigenziali. La progressione economica di ciascun livello retributivo e degli stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si articola in otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del livello o della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'8a classe".
Art. 26
Passaggio di qualifica
1.In caso di passaggio di qualifica e' attribuito il livello retribuitivo della qualifica conseguita con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianita'.
Art. 27
Compensi per lavoro straordinario
1.Fermo restando gli stanziamenti allo scopo previsti dai singoli enti, in base alle vigenti disposizioni, per l'esercizio 1987, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale. Non spettano compensi per il lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al profilo di ricercatore. La parte degli stanziamenti non utilizzata per compensi per il lavoro straordinario confluira' annualmente nel fondo di incentivazione.
3.La frazione di cui al comma 2 e' fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.
4.Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
Nota all'art. 27, comma 4: Il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e' il seguente: "3. Le modalita' ed i tempi di attuazione della disciplina di cui sopra saranno definiti in sede di comparto, anche ai fini della omogeneizzazione e della perequazione nell'ambito di tutti i settori del pubblico impiego, le tariffe orarie vigenti alla data del presente accordo eventualmente superiori saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema".
Art. 28
Incentivazione
1.Il fondo annuo di incentivazione sara' costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformita' alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonche' da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi.
2.L'utilizzazione del fondo e' finalizzata a promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttivita'.
4.Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
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