DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1987, n. 12
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, i quali, nell'istituire, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il Mezzogiorno, prevedono che all'ordinamento del Dipartimento medesimo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare gli articoli 10, 11 e 24 del testo unico medesimo;
Sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Dipartimento per il Mezzogiorno
1.La responsabilita' del coordinamento della politica generale del Governo per il Mezzogiorno e' affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.Il Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge e di quelle delegategli ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 64.
3.Il Dipartimento predispone tutti gli adempimenti per conseguire il coordinamento dell'azione pubblica nel Mezzogiorno, effettua la valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione ed opera ai fini dell'esplicazione della funzione di coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno e delle funzioni assegnate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi la legge 1 dicembre 1983, n. 651, il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.
NOTE Note all'art. 1, comma 2: - La legge n. 64/1986 reca la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il testo dell'art. 3 della predetta legge e' il seguente: "Art. 3. (Dipartimento per il Mezzogiorno). - 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione. 2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno. 3. Il personale del Dipartimento; nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, e' composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonche' da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti". - L'art. 2 della citata legge n. 64/1986 nei primi sei commi cosi' recita: "Art. 2. (Coordinamento degli interventi). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno. 2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonche' le proposte per l'aggiornamento del programma triennale. 3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. 4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate. 5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei Ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive. 6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento". Note all'art. 1, comma 3: - La legge n. 651/1983 reca disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. - Il D.L. n. 581/1984 reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Art. 2
Attivita' del Dipartimento
1.Il Dipartimento, con riferimento al Mezzogiorno, concorre all'istruttoria delle iniziative di Governo in relazione alle priorita' economico-finanziarie del programma economico nazionale e segue l'attivita' degli organi della pubblica amministrazione preposti alla spesa, nonche' quelle degli enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione statale. Cura, inoltre, i rapporti con i comitati interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle deliberazioni da essi adottate. Il Dipartimento cura, altresi', con riferimento al Mezzogiorno, il coordinamento delle politiche comunitarie.
3.Il Dipartimento cura, infine, gli adempimenti di carattere amministrativo relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei vari servizi e alla gestione di tutto il personale comunque in attivita' presso i servizi medesimi, nonche' gli adempimenti connessi all'attivita' legislativa, alle interrogazioni e interpellanze parlamentari; assicura la consulenza giuridica ai servizi del Dipartimento e provvede all'istruttoria del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
Art. 3
Organizzazione del Dipartimento
1.Il capo del Dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato o equiparati o da equiparare ed i professori universitari ordinari di ruolo. Il capo del Dipartimento e' collocato fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza, in conformita' all'ordinamento di questa. Il capo del Dipartimento, per l'espletamento delle sue attribuzioni, e' coadiuvato dai responsabili dei servizi.
3.I servizi sono articolati, per omogeneita' di materia, in reparti ed in sezioni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; ad essi sono preposti dirigenti nominati con decreto del medesimo Ministro, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina a capo servizio e' richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6.
4.Gli esperti, i quali devono essere dotati di buona qualificazione nelle specifiche aree professionali connesse con la programmazione e l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, se stranieri, della padronanza della lingua italiana, possono essere anche persone estranee alla pubblica amministrazione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione dei compensi agli esperti in relazione all'importanza delle attivita' da svolgere e tenendo conto della natura e del livello delle varie prestazioni. Il rapporto con gli esperti e' costituito ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ed il relativo contratto e stipulato per la pubblica amministrazione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, dal capo del Dipartimento.
5.E' posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non piu' di un dirigente generale o equiparato o da equiparare, con funzioni di consigliere ministeriale.
6.Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per provvedere, anche a favore delle regioni e degli enti locali meridionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, per la predisposizione del piano annuale e per le altre attivita' connesse alla programmazione e attuazione degli interventi, nonche' per provvedere alla valutazione della efficienza e dell'efficacia degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento, puo' avvalersi delle strutture dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche', mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati.
7.Nell'ambito del Dipartimento e' istituito un apposito Ispettorato competente in materia di amministrazione e personale. ((All'Ispettorato e' preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6)).
Art. 4
Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.
1.Il Dipartimento organizza, secondo le indicazioni del Ministro, conferenze periodiche, con frequenza almeno quadrimestrale, dei presidenti e dei direttori degli organismi dell'intervento straordinario di cui agli articoli 4 e 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, allo scopo di verificare e analizzare l'andamento dell'intervento straordinario e per individuare i criteri per il coordinamento delle rispettive azioni programmatiche.
2.Alle sedute, presiedute dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o da suo delegato, oltre al capo del Dipartimento, possono partecipare anche i responsabili dei servizi.
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