LEGGE 13 febbraio 1987, n. 22
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalita' esclusivamente pacifiche, gia' approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attivita' indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46"; il comma 3 e' soppresso. All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonche', di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entita', con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorita' governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto"; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento".
2.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 febbraio 1987.
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