LEGGE 14 febbraio 1987, n. 31
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2.I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3.Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: L'art. 17 della legge n. 29/1948 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), stabilisce: "L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e ne dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale".
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