DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1987, n. 33
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 dell'accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;
Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;
Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato l'accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
2.Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 22
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI Art. 1. 1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 2
Art. 2. ((1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3 della Legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta. 2. Alla domanda sono allegati: a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso; b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge; c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento. 3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, puo' essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.))
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 3
Art. 3. 1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo e secondo, 11 e 12 della legge e' documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorita' ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato. 2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell'attivita' dell'ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano e' altresi' allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell'ente. 3. Alla domanda di riconoscimento delle societa' di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli e' allegata una relazione sulla diffusione dell'ente e delle sue attivita'.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 4
Art. 4. 1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all'ente, all'autorita' ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione. 2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 5
Art. 5. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalita' giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda e' comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorita' ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 6
Art. 6. 1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all'art. 10 della legge e' presentata all'autorita' statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche. 2. Alla domanda e' altresi' allegato l'atto di costituzione o approvazione dell'autorita' ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorita' medesima in ordine agli organi statutari. 3. Per l'assenso dell'autorita' ecclesiastica si applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 7
Art. 7. 1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14, comma primo, della legge e' presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro dell'interno, con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l'autorita' ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo. 2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all'art. 20, comma terzo, della legge. 3. Il provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 8
Art. 8. 1. L'ente ecclesiastico che svolge attivita' per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attivita' esercitate.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 9
Art. 9. 1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredita' o a conseguire legati e' accompagnata: a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalita' del legale rappresentante nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza; b) dalla deliberazione, del competente organo dell'ente relativa all'acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante; c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento; d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni; e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell'eredita' o del legato; f) dall'autorizzazione della competente autorita' ecclesiastica ove prescritta; g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunita' dell'acquisto e la destinazione dei beni. 2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonche' il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia. 3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 10
Art. 10. 1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del vescovo ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione e' richiesta. 2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente ovvero dall'attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione e' richiesta.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 11
Art. 11. 1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione; comunica altresi' il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico. 2. Chiunque via abbia interesse puo' richiedere alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 12
Art. 12. 1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda dell'autorita' ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso dell'autorita' ecclesiastica. 2. La domanda e' indirizzata al Ministro dell'interno con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa e' corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente. 3. La domanda e' presentata al prefetto della provincia in cui l'ente ha sede.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 13
Art. 13. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 19, comma secondo, della legge e' emanato su proposta del Ministro dell'interno. 2. Il Ministro comunica all'autorita' ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che e' venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 14
Art. 14. 1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati dall'autorita' ecclesiastica dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma terzo, della legge adottati dall'autorita' ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 15
Art. 15. 1. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici e' effettuata su richiesta del legale rappresentante secondo le modalita' previste dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo statuto e' sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente. 3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una dichiarazione dell'autorita' ecclesiastica integrativa del decreto canonico di erezione. 4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi. 5. In luogo del decreto di riconoscimento puo' essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell'interno da cui risulti che l'ente aveva il possesso della personalita' giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929. 6. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalita' giuridica civile da parte dell'ente, da' atto dell'assenso dell'autorita' ecclesiastica e dichiara che non e' intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalita'.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 16
Art. 16. 1. L'Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento del clero comunicano, rispettivamente al Ministro dell'interno e al prefetto competente, la composizione del consiglio di amministrazione e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri designati dal clero.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 17
Art. 17. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi e' regolato ai sensi dell'art. 25 della legge e del presente articolo. 2. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani, determina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella delle aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta, l'ammontare dell'imposta dovuta da ciascun soggetto indicato dagli istituti diocesani applicando, a richiesta dell'interessato, le detrazioni d'imposta di cui agli [articoli 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art15) e [16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art16), e successive modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute e' effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo alla determinazione dell'imposta dovuta e con le modalita' stabilite nel [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602), e successive modificazioni. 3. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art3), e successive modificazioni, entro il termine indicato dall'art. 16, ultimo comma, della [legge 13 aprile 1977, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114). Nel certificato deve essere indicato l'istituto diocesano che gestisce la posizione retributiva del soggetto interessato. 4. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero e' altresi' tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell'anno precedente l'importo delle remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma 2.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 18
Art. 18. 1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione e la sede delle diocesi devono indicare anche i confini territoriali delle circoscrizioni delle medesime.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 19
Art. 19. 1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti. 2. Alla domanda e' allegata copia del decreto ministeriale di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento. 4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art. 29, comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni, volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento. 5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di cui all'art. 31, comma primo, della legge, sono subordinate all'espressa richiesta del legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222- art. 20
Art. 20. 1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge e' trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell'interno entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.
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