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LEGGE 7 febbraio 1987, n. 36

Current text a fecha 1987-03-10

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.

2.La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.

3.L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.