LEGGE 14 febbraio 1987, n. 37
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente: "Art. 24 (Ciclomotori). - 1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi; b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri/ora. 2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli".
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