LEGGE 14 febbraio 1987, n. 42
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Alla legge 5 maggio 1976, n. 257, sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nei successivi articoli.
2.Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.
NOTE Nota all'art. 1: Il titolo della legge n. 257/1976 è indicato nel titolo della presente legge.
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