DECRETO 12 febbraio 1987, n. 73
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219)
Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
Visto il proprio decreto 2 dicembre 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986, recante modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760;
Rilevato che il citato decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, non è stato convertito in legge nei termini costituzionali;
Considerato che, per effetto della decadenza del decreto-legge n. 760, hanno perso efficacia anche le disposizioni contenute nel proprio decreto 2 dicembre 1986;
Ravvisata
la necessità di reiterare le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; Decreta:
Art. 1
1.Le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nei lotti di cui all'allegato elenco (allegato A), per le quali sia presentata la relativa domanda entro e non oltre il 31 marzo 1987, possono essere ammesse a contributi pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonchè di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti fissi ammessi a contributo.
3.Il contributo concedibile non può superare in ogni caso l'importo massimo di 24 miliardi di lire.
4.Le iniziative di cui sopra, se proposte dalla stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque collegate con rilevanti partecipazioni, non possono essere oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando gli stabilimenti abbiano collegamenti impiantistici, siano ubicati nella medesima area industriale e quando le loro produzioni, affini, non siano autonomamente collocabili sul mercato.
5.I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni od incentivi finanziari riferiti agli stessi investimenti.
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