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LEGGE 7 febbraio 1987, n. 77

Current text a fecha 1987-03-28

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Polizia di Stato, con la relativa documentazione, può essere presentata alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 12 del D.L.L. n. 518/1945 (Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa), è il seguente: "Art. 12. - Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che si trovano all'estero il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria".