LEGGE 17 febbraio 1987, n. 80

Type Legge
Publication 1987-02-17
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facoltà, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonchè la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei.

2.Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato.

3.Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonchè quelle delle altre leggi che disciplinano affidamenti in concessione.

NOTE Nota all'art. 1, comma 3: La legge n. 1137/1929 reca: "Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.