LEGGE 6 marzo 1987, n. 89
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.
2.Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi.
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