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LEGGE 2 marzo 1987, n. 106

Current text a fecha 1987-03-25

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'annesso I dell'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949.

NOTE Nota al titolo e all'art. 1: L'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949 e' stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 30 luglio 1952, n. 1177. Con legge 25 aprile 1957, n. 357, e' stato ratificato e reso esecutivo l'annesso I al predetto accordo.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Letters

Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Lettere

TRADUZIONE NON UFFICIALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Il Direttore generale delle relazioni culturali Roma, 6 novembre 1984 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi agli articoli 1, 2, 5, 7, 9 dell'Annesso I del 14 febbraio 1956 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, e di proporLe a nome del mio Governo la loro sostituzione con gli articoli del seguente tenore: Art. 1. - In estensione delle disposizioni previste all'articolo 6 della Convenzione culturale franco-italiana del 4 novembre 1949, paragrafi 2, 3, 4, e in applicazione del paragrafo 5 di tale articolo, il Governo italiano riconosce l'equivalenza tra la maturita' e il baccalaureato francese ottenuto dai cittadini italiani e dai cittadini francesi cosi' come dai cittadini dei Paesi Terzi al termine degli studi compiuti al Liceo Chateaubriand di Roma. Il Governo francese riconosce l'equivalenza tra al baccalaureato francese e la maturita' ottenuta dai cittadini francesi e italiani cosi' come dai cittadini dei Paesi Terzi al termine degli studi compiuti al Liceo Leonardo da Vinci di Parigi. Art. 2. - L'equivalenza sara' accordata ai cittadini francesi e italiani cosi' come ai cittadini dei Paesi Terzi che abbiano ottenuto il diploma finale (maturita', baccalaureato) in uno dei due Licei (Liceo Leonardo da Vinci, Liceo Chateaubriand) indipendentemente dagli istituti frequentati durante la scolarita'. I titolari del baccalaureato e della maturita', di cui l'equivalenza e' riconosciuta conformemente alle disposizioni incluse nel presente Annesso, beneficiano di pieno diritto di tutte le prerogative connesse a tali diplomi nell'uno e nell'altro Paese. Art. 5. - Per i candidati che abbiano ottenuto il baccalaureato al Liceo Chateaubriand, l'ammissione alle diverse facolta' italiane si effettuera', fino a nuove disposizioni, secondo la regolamentazione stabilita dalla legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e successive modificazioni eventuali, ritenendosi il baccalaureato francese equivalente ad una maturita' ottenuta al termine degli studi di secondo grado di una durata di cinque anni. Art. 7. - L'insegnamento della lingua e della cultura nazionali previsto all'articolo precedente sara' concluso, all'esame di baccalaureato e all'esame di maturita', da una prova scritta e una interrogazione orale, riguardante il programma degli ultimi due anni di studi. Queste prove, che si aggiungeranno a quelle che sono regolarmente stabilite per ciascun tipo di baccalaureato e di maturita', saranno rispettivamente di un coefficiente uguale a quello della prova di lingua e di letteratura italiane della maturita' e a quello della prova di francese del baccalaureato. Art. 9. - Le prove di lingua e cultura nazionali del baccalaureato e della maturita' saranno giudicate da un esaminatore italiano per il Liceo Chateaubriand e da un esaminatore francese per il Liceo Leonardo da Vinci. Detto esaminatore, che sara' aggiunto alla Commissione d'esame, sara' proposto a Roma dalle Autorita' italiane, a Parigi dalle Autorita' francesi, e gradito dalle Autorita' dell'altra Parte contraente. Ho altresi' l'onore di proporre l'abrogazione dell'articolo 10 del gia' citato Annesso. Qualora il suo Governo concordi con quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. ALESSANDRO CORTESE DE BOSIS AMBASCIATA DI FRANCIA IN Italia L'Ambasciatore Roma, 6 novembre 1984 Signor Direttore generale, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera che ha voluto indirizzarmi in data odierna nei seguenti termini: "Eccellenza, ho l'onore di riferirmi agli articoli 1, 2, 5, 7, 9 dell'Annesso I del 14 febbraio 1956 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, e di proporLe a nome del mio Governo la loro sostituzione con gli articoli del seguente tenore: Art. 1. - In estensione delle disposizioni previste all'articolo 6 della Convenzione culturale franco-italiana del 4 novembre 1949, paragrafi 2, 3, 4, e in applicazione del paragrafo 5 di tale articolo, il Governo italiano riconosce l'equivalenza tra la maturita' e il baccalaureato francese ottenuto dai cittadini italiani e dai cittadini francesi, cosi' come dai cittadini dei Paesi Terzi, al termine degli studi compiuti al Liceo Chateaubriand di Roma. Il Governo francese riconosce l'equivalenza tra il baccalaureato francese e la maturita' ottenuta dai cittadini francesi e dai cittadini italiani, cosi' come dai cittadini dei Paesi Terzi, al termine degli studi compiuti al Liceo Leonardo da Vinci di Parigi. Art. 2. - L'equivalenza sara' accordata ai cittadini francesi e italiani, cosi' come ai cittadini dei Paesi Terzi, che abbiano ottenuto il diploma finale (maturita', baccalaureato) in uno dei due Licei (Liceo Leonardo da Vinci, Liceo Chateaubriand), indipendentemente dagli istituti frequentati durante la scolarita'. I titolari del baccalaureato e della maturita', di cui l'equivalenza e' riconosciuta conformemente alle disposizioni incluse nel presente Annesso, beneficiano di pieno diritto di tutte le prerogative connesse a tali diplomi nell'uno e nell'altro paese. Art. 5. - Per i candidati che abbiano ottenuto il baccalaureato al Liceo Chateaubriand, l'ammissione alle diverse facolta' italiane si effettuera', fino a nuove disposizioni, secondo la regolamentazione stabilita dalla legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e successive modificazioni eventuali, ritenendosi il baccalaureato francese equivalente ad una maturita' ottenuta al termine degli studi di secondo grado di una durata di cinque anni. Art. 7. - L'insegnamento della lingua e della cultura nazionali previsto all'articolo precedente sara' concluso, all'esame di baccalaureato e all'esame di maturita', da una prova scritta e una interrogazione orale, riguardante il programma degli ultimi due anni di studi. Queste prove, che si aggiungeranno a quelle che sono regolarmente stabilite per ciascun tipo di baccalaureato e di maturita', saranno rispettivamente di un coefficiente uguale a quello della prova di lingua e letteratura italiane della maturita' e a quello della prova di francese del baccalaureato. Art. 9. - Le prove di lingua e cultura nazionali del baccalaureato e della maturita' saranno giudicate da un esaminatore italiano per il Liceo Chateaubriand e da un esaminatore francese per il Liceo Leonardo da Vinci. Detto esaminatore, che sara' aggiunto alla Commissione d'esame, sara' proposto, a Roma, dalle Autorita' italiane, a Parigi, dalle Autorita' francesi, e gradito dalle Autorita' dell'altra parte contraente. Ho altresi' l'onore di proporre l'abrogazione dell'articolo 10 del gia' citato Annesso. Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione". Ho l'onore di comunicarLe che approvo le proposizioni che Ella ha voluto indirizzarmi e che, di conseguenza, la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che le disposizioni richieste a tale effetto in ciascuno dei due paesi sono state adottate. La prego di accogliere, Signor Direttore generale, i sensi della mia piu' alta considerazione. GILLES MARTINET