LEGGE 2 marzo 1987, n. 107
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
NOTE Note al titolo e all'art. 1, comma 1, lettera b): - L'accordo di Trieste del 31 marzo 1955 e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 19 dicembre 1956, n. 1588. - Lo scambio di note del 10 febbraio 1978 e' stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 843.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli atti stessi.
Art. 3
1.Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, di cui e' stata autorizzata la ratifica con la legge 17 febbraio 1971, n. 250.
Nota all'art. 3: Lo scambio di note ratificato con la legge n. 250/1971, riguarda anch'esso le liste C e D annesse all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Allegato
Testo delle lettere sull'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste ((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((1))
Allegato
Traduzione non ufficiale Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
Testo delle note sulla modifica delle liste C e D allegato all'accordo di Trieste del 31 marzo 1955 Parte di provvedimento in formato grafico
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