LEGGE 6 marzo 1987, n. 110

Type Legge
Publication 1987-03-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto previsto nell'articolo 8 dell'accordo.

Art. 3

1.Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste".

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA UTILIZZAZIONE DEL PORTO DI TRIESTE La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, - animate dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizzazione del porto di Trieste da parte dell'Austria ed in considerazione dell'importanza del porto di Trieste per l'approvvigionamento dell'Austria; - tenuto conto della necessita' di integrare le disposizioni contenute nella Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934 e quelle contenute nell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste del 22 ottobre 1955; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Libero transito 1. E' garantito il libero transito attraverso il porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Austria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica. 2. Le concessioni necessarie per il libero transito attraverso il porto di Trieste degli olii minerali e dei loro derivati sono rilasciate per la maggior durata consentita e nei tempi piu' favorevoli legalmente possibili. 3. Per i depositi di olii minerali destinati ad alimentare il rifornimento dell'Austria, nei limiti in cui assolvono a tale compito, e' accordata l'esenzione dall'obbligo di costituire scorte minime di riserva. 4. Il Governo italiano prendera' le misure opportune per facilitare, nel rispetto della normativa vigente, le operazioni doganali per gli olii minerali ed i loro derivati, destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Tassazione degli olii minerali e dei loro derivati Gli olii minerali ed i loro derivati destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste sono soggetti al pagamento di un quinto della tassa erariale e di due terzi della tassa portuale in quel momento vigenti per le merci sbarcate, fermo restando che l'imposizione minima della tassa portuale non sara' inferiore a 180 Lire per tonnellata.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Tassazione sulle merci diverse dagli olii minerali e dai loro derivati 1. Le merci austriache o le merci destinate all'Austria diverse dagli olii minerali e dai loro derivati sono assoggettate al pagamento della tassa erariale sulle merci sbarcate previsto dalle relative disposizioni di legge italiane nella misura dell'80 per cento. 2. Quando viene riscontrato un aumento del 5 per cento del volume di traffico di tali merci rispetto all'anno 1984 si procede ad un'ulteriore diminuzione, pari all'1 per cento, dell'ammontare della tassa erariale sulle merci sbarcate. L'aliquota complessiva di diminuzione non puo' comunque superare l'80 per cento dell'aliquota normale della tassa erariale. 3. La misura della tassa, quale indicata al secondo comma del presente articolo in relazione al 1° comma dello stesso articolo, per l'anno successivo viene fissata dalla Commissione Mista, istituita dall'articolo 7 del presente Accordo.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Traffico ferroviario e stradale 1. Le F.S. e le OBB approfondiscono la collaborazione, prevista dall'Accordo del 22 ottobre 1955, per dare ulteriore incremento al volume delle merci in transito. 2. Entrambe le Parti si adoperano inoltre affinche' da parte delle F.S. e delle OBB vengano adottate anche nei settori tecnico ed operativo misure per la promozione del traffico di merci attraverso il porto di Trieste. 3. Come misura atta a promuovere in maniera particolare il porto di Trieste l'Austria e' disposta, nell'ambito di un nuovo regolamento della procedura di autorizzazione per i trasporti merci su strada, a concedere un proprio contingente di licenze singole per Trieste.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Maggiore utilizzazione del porto di Trieste 1. Le due Parti contraenti si impegnano a favorire la collaborazione tra la Camera Federale per l'Economia austriaca, la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del Porto di Trieste, nell'ambito del Comitato di contatto marittimo portuale tra Trieste e l'Austria, in vista di promuovere una maggiore utilizzazione del porto di Trieste da parte delle imprese austriache. 2. A tal fine, le competenti Autorita' austriache svolgono anche ogni opportuna azione di informazione per rafforzare l'interesse degli operatori austriaci all'utilizzazione del porto di Trieste 3. L'Ente Autonomo del Porto di Trieste d'intesa con le Parti interessate concede ogni possibile facilitazione per la promozione del traffico di transito da e per l'Austria prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Investimenti nel porto di Trieste 1. La Parte austriaca si impegna ad incoraggiare gli investimenti da parte di organizzazioni economiche e di imprese austriache nel porto di Trieste, sia nel settore delle infrastrutture, sia sotto forma di insediamenti industriali. 2. Essa incoraggia altresi' ogni opportuna azione di informazione, anche per mezzo di seminari e di scambi di delegazioni, da parte della Camera Federale per l'Economia austriaca d'intesa con la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del Porto di Trieste. 3. La Commissione Mista istituita dall'Art. 7 e' incaricata di seguire i progressi registrati in vista del raggiungimento degli obbiettivi di cui al 1° comma del presente articolo.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Commissione mista Per le finalita' del presente Accordo e per quelle dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste del 22/10/1955 sara' istituita una Commissione Mista. Essa sostituisce la Sottocommissione Mista prevista dall'Art. 1 del suddetto secondo Accordo e si riunira' almeno una volta l'anno.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Entrata in vigore e validita' Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica in conformita' alle norme costituzionali delle due Parti contraenti ed entra in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Esso potra' essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti prendano di comune accordo una altra decisione. Fatto a Trieste in due originali in italiano e tedesco, ciascuno dei due testi facendo ugualmente fede, il 4 ottobre 1985. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo Lettere

TESTO DELLE LETTERE Il Segretario Generale per gli Affari Esteri Trieste, 4 ottobre 1985 Signor Sottosegretario di Stato, ho l'onore di confermarLe la seguente intesa raggiunta nel corso delle trattative per l'Accordo, firmato in data odierna, tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste. Qualora, a seguito di modifiche fondamentali della normativa fiscale italiana relativa al settore portuale, quali la sostituzione di una o di ambedue le tasse previste dagli articoli 2 e 3 mediante altre tasse, le riduzioni di tassa previste dai suddetti articoli perdessero il loro significato, le due parti inizieranno trattative in vista della conclusione di un nuovo Accordo, allo scopo di creare, perseguendo le finalita' dell'Accordo oggi firmato, condizioni comparabili a quelle previste dal presente Accordo. La prego di volermi comunicare il Suo assenso. Voglia accettare, Signor Sottosegretario, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico On.le Mario FIORET Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Trieste, 4 ottobre 1985 Signor Segretario Generale, Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera del 6 ottobre 1985 del seguente tenore: "Signor Sottosegretario di Stato, ho l'onore di confermarLe la seguente intesa raggiunta nel corso delle trattative per l'Accordo, firmato in data odierna, tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste. Qualora, a seguito di modifiche fondamentali della normativa fiscale italiana relativa al settore portuale, quali la sostituzione di una o di ambedue le tasse previste dagli articoli 2 e 3 mediante altre tasse, le riduzioni di tassa previste dai suddetti articoli perdessero il loro significato, le due parti inizieranno trattative in vista della conclusione di un nuovo Accordo, allo scopo di creare, perseguendo le finalita' dell'Accordo oggi firmato, condizioni comparabili a quelle previste dal presente Accordo La prego di volermi comunicare il Suo assenso. Voglia accettare, Signor Sottosegretario di Stato, l'espressione della mia piu' alta considerazione". Ho l'onore di confermarLe, Signor Segretario Generale, l'accordo della parte italiana su quanto precede, La prego di gradire, Signor Segretario Generale, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico S.E. L'Amb. Gerald HINTERREGER Segretario Generale del Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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